Ctu ritarda Condannato

Pubblicato il 30 giugno 2016

La Corte di cassazione ha rilevato l’insussistenza delle condizioni per dichiarare il proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del Codice di procedura penale di un consulente tecnico d’ufficio, imputato del reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio per non aver consegnato, nel termine assegnato, la relazione di consulenza tecnica affidatagli dal giudice civile.

Nella vicenda esaminata, il perito del giudice, dopo ben un anno e sette mesi dal conferimento dell’incarico, non aveva neppure provveduto a comunicare ai consulenti tecnici di parte la data di inizio delle operazioni peritali, e non aveva nemmeno rassegnato alcuna plausibile giustificazione, nonostante la notifica del sollecito ad adempiere da parte del giudice.

Inoltre, il Ctu successivamente nominato in sua sostituzione, non aveva rappresentato alcuna difficoltà a svolgere la perizia, depositando la relazione nei termini previsti.

I giudici di merito, in detto contesto, avevano rilevato che nella condotta del perito poteva ravvisarsi non già una grave negligenza – in violazione, quindi, dell’articolo 25 della Legge n. 281/1985 – quanto piuttosto un “rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo”.

Estinzione reato per prescrizione

Nonostante dette considerazioni, la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di secondo grado è stata annullata dalla Suprema corte con sentenza n. 26589 del 27 giugno 20916 – per intervenuta prescrizione del reato contestato.

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