Cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante con la detassazione ambientatale

Pubblicato il 19 giugno 2015

Con una nota informativa del 18 giugno 2015, il ministero dello Sviluppo Economico fornisce delucidazioni in merito all'applicazione dell’art. 9, comma 1, del D.M. 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione del cd. “secondo conto energia”), in rapporto a quanto previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante la detassazione ambientale.

In base a detto articolo 9, D.M. 19 febbraio 2007, le tariffe incentivanti “..non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento…”.

Si precisa che la percentuale del 20%, entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante con la detassazione fiscale, va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.

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