Cuneo Irap inapplicabile alle imprese che svolgono attività “regolamentata”

Pubblicato il 07 agosto 2009

Oggetto della risoluzione n. 204/E/2009 è l’esclusione delle imprese "regolamentate", operanti in concessione e a tariffa nel settore dei pubblici servizi, dalle misure Irap concernenti il cuneo fiscale e contributivo.

Con il documento in oggetto, l’agenzia delle Entrate riafferma la linea “sostanzialista” sulle deduzioni Irap, che prescinde dagli accordi contrattuali tra le parti. Di conseguenza, il cuneo fiscale Irap non si applica nel caso di una società a responsabilità limitata, a cui la propria società controllante, titolare unica della concessione ministeriale per la gestione dei servizi aeroportuali, ha affidato in sub-concessione la gestione di una serie di servizi, compresi quelli inerenti la gestione dei parcheggi interni e la rimozione dei veicoli in sosta vietata. Ciò, in quanto la sub-concessionaria è vincolata e condizionata nell’esercizio della propria attività secondo le modalità che caratterizzano la gestione della società concessionaria. Dunque, si deve guardare all’effettiva realtà operativa e non alla qualificazione giuridica formalmente data dalle parti. Il pieno e diretto controllo esercitato dalla società concedente, unica titolare della concessione ministeriale, sulla società sub-concessionaria, affidataria dei servizi, inducono, infatti, a ritenere che, sebbene sul piano formale la società istante si configuri come un soggetto giuridicamente distinto dalla società controllante, sul piano sostanziale, la medesima operi come longa manus e si atteggi a semplice articolazione interna della stessa. Di conseguenza, appare evidente che la società sub-concessionaria per la gestione dei servizi aeroportuali svolge un’attività regolamentata riconducibile tra quelle indicate nell’articolo 11 del decreto Irap ed è, quindi, esclusa dalla fruizione delle deduzioni Irap sul cuneo fiscale e contributivo.

Roberta Moscioni

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