Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, le istruzioni applicative in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, quanto mai necessarie a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92 convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2025, n. 113.
Il provvedimento si colloca in un contesto di emergenza economica e produttiva e ha l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di protezione del lavoro e di salvaguardia dell’occupazione, in particolare nelle aree soggette a crisi industriale complessa.
Il decreto legge n. 92/2025 ha infatti introdotto numerose misure straordinarie per sostenere i comparti produttivi in difficoltà, con particolare attenzione a:
In tale contesto, la prima parte della circolare n. 121/2025 approfondisce l’ambito di applicazione dell’esonero dal contributo addizionale per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che usufruiscono della CIGS nel corso del 2025.
Vediamo nel dettaglio.
Il riferimento normativo fondamentale per questa misura è l’articolo 6 del decreto legge 92/2025, a norma del quale per l’anno 2025 i datori di lavoro autorizzati a fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale nelle aree riconosciute come crisi industriale complessa sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
L’esonero riguarda, in particolare, le imprese che richiedano e ottengano l’autorizzazione alla CIGS ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo e che risultino localizzate all’interno di aree individuate come “di crisi industriale complessa” ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il periodo di applicazione dell’esonero copre l’intero anno solare 2025, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, e si applica per tutta la durata del trattamento autorizzato nel medesimo periodo.
L’esonero contributivo è subordinato alla presenza congiunta di due requisiti principali, uno di tipo geografico e uno funzionale.
a) Localizzazione dell’unità produttiva
L’impresa deve avere almeno una unità produttiva attiva in una area riconosciuta come “di crisi industriale complessa”: tali aree sono individuate attraverso specifici provvedimenti ministeriali, ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012. È quindi essenziale che la richiesta di CIGS sia riferita a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa verificatesi presso unità localizzate in tali territori.
b) Tipologia di CIGS autorizzata
L’esonero si applica esclusivamente ai casi di CIGS autorizzata ex art. 44, comma 11-bis, che prevede l’intervento straordinario per riorganizzazione aziendale, crisi o cessazione di attività, all’interno di un quadro di misure finalizzate alla reindustrializzazione e alla tenuta occupazionale nel territorio colpito.
Pertanto, le imprese devono essere in possesso di un provvedimento formale di autorizzazione alla CIGS da parte del ministero del lavoro, e tale autorizzazione deve rientrare pienamente nei presupposti previsti dalla normativa.
Il legislatore ha però previsto un'importante causa ostativa all’applicazione dell’esonero.
Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge n. 92/2025, l’agevolazione contributiva viene revocata o non riconosciuta se, durante il periodo di fruizione della CIGS, il datore di lavoro avvia una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
L’attivazione della procedura di licenziamento comporta dunque la perdita del diritto all’esonero a partire dal momento in cui viene formalmente avviata, anche qualora l’autorizzazione alla CIGS sia già stata concessa. In tal caso, l’azienda sarà tenuta al versamento integrale del contributo addizionale per l’intero periodo interessato dalla sospensione.
Il beneficio è destinato esclusivamente alle imprese appartenenti a gruppi societari che occupano, complessivamente, almeno mille lavoratori subordinati sul territorio italiano.
Si tratta di una condizione strutturale e non accessoria: la soglia occupazionale deve essere verificabile alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 92/2025, ossia il 27 giugno 2025.
Oltre al requisito dimensionale, è necessario che il gruppo di imprese abbia sottoscritto un Accordo Quadro di programma, secondo quanto previsto dall’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, concluso in sede ministeriale con la partecipazione congiunta delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, del ministero del lavoro e delle politiche sociali e del ministero delle imprese e del made in Italy.
L’obiettivo dell’accordo è triplice:
Pertanto, possono accedere alla proroga esclusivamente i gruppi che abbiano formalmente aderito a questa cornice programmatoria, risultando coerenti con gli obiettivi di politica industriale e di sostegno all’occupazione promossi a livello istituzionale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga può essere concesso in continuità con precedenti periodi autorizzati di CIGS, per un periodo che si estende fino al 31 dicembre 2027.
La proroga, sebbene generalizzata per tutti i gruppi che rispettino i requisiti, è soggetta a limiti di spesa annui:
Il superamento, anche prospettico, di tali limiti costituisce causa di impossibilità per l’Inps a procedere con ulteriori autorizzazioni, come espressamente stabilito nel dettato normativo e ribadito nella circolare di riferimento.
Per la gestione delle domande e l’elaborazione dei pagamenti, l’Inps ha aggiornato le procedure telematiche e i codici di riferimento nel sistema informatico “Sistema UNICO”.
Nuovo codice evento 163
È stato introdotto il codice evento “163”, denominato: “CIGS Gruppi imprese grandi dimensioni non inferiore a 1.000 dipendenti (art. 7 D.L. 92/2025)”
Il codice è utilizzabile esclusivamente per i trattamenti autorizzati ai sensi della proroga straordinaria oggetto della misura, in quanto rappresenta un elemento identificativo all’interno dei flussi contributivi e nei tracciati informativi gestiti dalle sedi Inps per la liquidazione delle prestazioni tramite procedura centralizzata.
Obbligo di invio dei flussi UNIEMENS-CIG (UNI41)
In caso di pagamento diretto al lavoratore da parte dell’Inps, i datori di lavoro sono tenuti all’invio del flusso denominato UNIEMENS-CIG (UNI41), invio che deve avvenire secondo le modalità e nei termini di decadenza fissati dall’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 148/2015:
NOTA BENE: la mancata trasmissione entro tali termini comporta la perdita del diritto al pagamento della prestazione da parte dell’Istituto, con conseguente onere a carico del datore di lavoro.
L’accesso alla proroga della CIGS non comporta un’esenzione automatica dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.lgs. 148/2015, in quanto il contributo è dovuto e calcolato in misura variabile in base all’intensità di utilizzo degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile.
Il contributo si determina sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (cosiddetta "retribuzione persa"), analogamente a quanto avviene per l’integrazione salariale stessa.
Codici contributivi da utilizzare nei flussi UNIEMENS
Per la corretta esposizione delle informazioni nei flussi UNIEMENS, i datori di lavoro devono utilizzare i seguenti codici causali:
Attenzione: il conguaglio deve essere effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza dell’autorizzazione, oppure dalla data del provvedimento di concessione se successivo. L’inosservanza di tale termine comporta la decadenza del diritto al conguaglio. In caso di cessazione dell’attività aziendale, il datore di lavoro potrà procedere al rimborso tramite flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività.
L’articolo 8 del D.L. 92/2025 ha modificato in modo sostanziale l’art. 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, introducendo tre nuovi commi: 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
Comma 1 ter
Per l’anno 2025, è prevista la possibilità di autorizzare un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per una durata massima di sei mesi, non prorogabili, rivolto a lavoratori dipendenti di aziende che, pur avendo cessato l’attività produttiva, presentano concrete e attuali prospettive di cessione, anche parziale, dell’azienda. La misura è vincolata alla stipula di un accordo in sede governativa con la partecipazione del ministero del lavoro, del ministero delle imprese e del made in Italy, e delle organizzazioni sindacali.
Il trattamento può essere autorizzato nel limite massimo di venti milioni di euro per l’anno 2025. I relativi accordi governativi devono essere trasmessi al ministero dell’economia e delle finanze e all’Inps, per il monitoraggio mensile della spesa. Una volta raggiunto, anche solo in via prospettica, il tetto di spesa, non è possibile stipulare ulteriori accordi.
Comma 1 quater
La norma introduce due ipotesi di decadenza dal trattamento per i lavoratori sospesi in CIGS.
Comma 1 quinquies
Tali cause di decadenza si applicano solo se le attività proposte si svolgono in un luogo che non dista oltre 50 km dalla residenza del lavoratore oppure è raggiungibile in massimo 80 minuti tramite mezzi pubblici. Inoltre, è previsto un obbligo informativo a carico dell’impresa, che deve comunicare l’elenco dei lavoratori sospesi al Ministero del Lavoro per il loro inserimento nella piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), ai sensi dell’art. 5 del D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023.
Le imprese che intendano accedere alla misura prevista dal comma 1-ter devono soddisfare due condizioni fondamentali.
È necessario stipulare un accordo presso il ministero del lavoro, atto indispensabile per l’attivazione del trattamento. In tale sede dovranno essere definiti:
La prestazione è erogata esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Inps, senza possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro.
I flussi Uniemens-CIG (UNI41) devono essere inviati entro i termini di decadenza previsti dall’art. 7, comma 5-bis del D.lgs. 148/2015 (fine del secondo mese successivo al periodo di trattamento, o entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento).
La decadenza dal diritto si verifica nei seguenti casi:
Le imprese che beneficiano del trattamento straordinario devono comunicare tempestivamente al ministero del lavoro l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni.
Tali dati sono finalizzati all’inserimento automatico nella piattaforma SIISL, che gestisce i servizi pubblici per il lavoro, l’inclusione sociale e l’attivazione di politiche attive. Il mancato invio comporta l’impossibilità di attivare percorsi di ricollocazione e potrebbe incidere sulla legittimità del trattamento concesso.
Le modalità tecniche di trasmissione e aggiornamento dell’elenco lavoratori saranno definite da un apposito decreto del ministero del lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 92/2025.
L’articolo 9 del D.L. 92/2025 ha modificato inoltre il comma 171 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, incrementando le risorse disponibili per la concessione della CIGS alle imprese sottoposte a sequestro o confisca per reati di criminalità organizzata.
I nuovi limiti di spesa sono così determinati:
|
Anno |
Limite di spesa |
|---|---|
|
2024 |
€ 700.000 (invariato) |
|
2025 |
€ 8.700.000 |
|
2026 |
€ 8.700.000 |
Tali fondi sono destinati a finanziare le prestazioni di cui all’art. 1, comma 1 del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 72, rivolte a lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato un programma di prosecuzione o ripresa dell’attività ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 159/2011 (Codice antimafia).
Condizioni di accesso alla misura e riferimenti operativi
Per ottenere l’accesso ai trattamenti CIGS previsti, l’impresa sequestrata o confiscata deve essere in possesso di:
Con l’articolo 10 del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92 il legislatore ha introdotto anche una proroga eccezionale della CIGO per le microimprese operanti nei settori della filiera moda, ampliando quanto già previsto dal D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199.
Questa misura di sostegno temporaneo al reddito si inserisce in un quadro di tutele straordinarie per comparti produttivi ad alta intensità occupazionale e connotati da elevata vulnerabilità congiunturale, come il sistema TAC (Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero), il settore conciario, la pelletteria e le attività legate agli accessori moda.
Ambito di applicazione
La disposizione prevede la concessione di un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale per un massimo di dodici settimane, da fruire nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025. La proroga è aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D.L. n. 160/2024, ed è concessa in deroga agli articoli 4 e 12 del D.lgs. 148/2015, che disciplinano i limiti ordinari di accesso alla CIGO.
I beneficiari della misura sono i datori di lavoro, anche artigiani, con una media occupazionale pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda. Questi devono essere attivi in uno dei seguenti settori economici:
Codici ATECO di riferimento
Ai fini dell’individuazione della platea dei soggetti beneficiari, l’Inps ha aggiornato l’elenco dei codici ATECO 2025 sulla base della recente revisione della classificazione delle attività economiche (in vigore dal 1° gennaio 2025).
Tali codici devono corrispondere, per le imprese già attive prima del 1° aprile 2025, anche ai codici ATECO 2007 previsti nei precedenti elenchi (circolare Inps n. 99/2024).
Le imprese devono risultare classificate nei settori industria o artigianato ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e devono aver esaurito il plafond di settimane CIGO previste dalla normativa ordinaria o dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Obbligo di dichiarazione di responsabilità
I datori di lavoro che richiedono il trattamento devono allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestino:
In fase di transizione da ATECO 2007 ad ATECO 2025 si sono verificati alcuni casi in cui i nuovi codici accorpano più codici preesistenti, alcuni dei quali non rientrano nella platea dei beneficiari. Per questo motivo:
Esempi di casi particolari
L’elenco completo dei codici ATECO ammessi, inclusi quelli con corrispondenze multiple, è disponibile nell’allegato 1 alla circolare Inps n. 121/2025. In caso di ambiguità, l’impresa dovrà fornire documentazione integrativa che dimostri la reale attività svolta.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma OMNIA IS, disponibile nell’area riservata del portale Inps (sezione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti").
Scadenze
Documentazione obbligatoria
Alla domanda devono essere allegati:
Una delle principali novità introdotte dall’art. 10 del D.L. 92/2025 è la possibilità di optare per il pagamento diretto da parte dell’Inps anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà scegliere dunque questa modalità in sede di presentazione della domanda, senza compilare il quadro relativo all’indice di liquidità aziendale.
In alternativa, è sempre possibile ricorrere al pagamento anticipato dal datore di lavoro con successivo conguaglio tramite flusso UNIEMENS, da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.
Esonero dal contributo addizionale
In deroga alla disciplina ordinaria , i datori di lavoro che fruiscono della proroga CIG moda non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 148/2015. Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati ai fini del calcolo del plafond di settimane disponibili per futu re richieste di CIGO.
Codice evento
Per la gestione del trattamento, è stato istituito nell’ambito del codice intervento “700” il nuovo codice evento “703”, denominato: “ISU - Settore moda ulteriori 12 settimane ex art. 10 D.L. n. 92/2025”
Le prestazioni associate a questo codice sono liquidate tramite procedura centralizzata di pagamento diretto.
Il mutamento climatico e l’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi hanno reso necessaria l’adozione di strumenti di tutela del reddito più flessibili e reattivi nei confronti delle emergenze ambientali. In tale contesto si inserisce l’articolo 10 bis del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, che introduce misure specifiche di integrazione salariale per contrastare gli effetti economici delle emergenze climatiche nei settori edile, lapideo, dell’escavazione e nel comparto agricolo.
La circolare Inps n. 121 del 13 agosto 2025 fornisce le istruzioni operative e contabili per l’attuazione delle nuove disposizioni, distinguendo tra:
Il nuovo comma 1 dell’art. 10 bis prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione, soggetti alla disciplina della CIGO, possano beneficiare di una neutralizzazione dei periodi fruiti ai fini del limite massimo previsto dalla normativa.
In particolare, per effetto della modifica:
Questa deroga si applicava già a diversi settori (quali, ad esempio, meccanica, chimica, alimentare), ma ora viene estesa espressamente ai settori edile, lapideo ed estrattivo, che risultano particolarmente esposti a condizioni meteorologiche avverse, quali:
NOTA BENE: per accedere alla CIGO in presenza di eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non è richiesto il requisito dei trenta giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015.
Le imprese interessate devono presentare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Ai fini del conguaglio dei trattamenti anticipati, i datori di lavoro devono utilizzare i codici indicati nella circolare.
In caso di cessazione dell’attività, il conguaglio può essere effettuato tramite un flusso di regolarizzazione Uniemens relativo all’ultimo mese di attività, ma sempre nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.
Le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale durante il periodo in cui si fruisce della CIGO ai sensi dell’art. 10-bis. Tuttavia, si evidenzia che questi periodi sono comunque rilevanti nel calcolo della media quinquennale per la determinazione dell’aliquota del contributo addizionale, qualora l’impresa fruisca successivamente di altri trattamenti ordinari.
Il comma 2 dell’articolo 10-bis amplia in modo significativo la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale nel settore agricolo, con riferimento alla Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).
Fino ad oggi, la CISOA per eventi climatici era infatti accessibile solo per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e in presenza di sospensioni totali della giornata lavorativa.
Con la nuova disposizione, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, sono previsti:
Si tratta di un intervento straordinario volto a tutelare una categoria particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico e spesso impiegata in condizioni di discontinuità occupazionale.
Un ulteriore elemento rilevante è che le giornate coperte da CISOA a riduzione sono equiparate al lavoro ai fini della maturazione delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle 181 giornate lavorative annuali.
Le domande devono essere trasmesse all’Inps entro quindici giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione.
Tuttavia, in sede di prima applicazione, per eventi verificatisi tra il 1° luglio 2025 il 13 agosto 2025, è previsto un termine straordinario di trenta giorni.
Le causali da utilizzare nella domanda sono:
Nel caso in cui un’azienda abbia sia OTI sia OTD, oppure operai coinvolti in parte nella riduzione e in parte nella sospensione, è necessario presentare domande distinte per ciascuna categoria e causale.
La CISOA per eventi climatici è erogata direttamente dall’Inps, con provvedimento a cura della struttura territoriale competente. I datori di lavoro non sono tenuti perciò ad anticipare l’indennità, né a fornire ulteriori dati oltre quelli richiesti nel modello SR33.
Per la corretta esposizione della parte della giornata lavorata, nei flussi Uniemens/PosAgri, i datori di lavoro devono valorizzare il campo <PartTimeGOR> come segue.
<OrePartTimeGOR>;Questi codici sono validi per il terzo e quarto trimestre 2025 e consentono di tracciare con precisione l’alternanza tra ore lavorate e ore indennizzate con CISOA.
|
Ambito di intervento |
Settori interessati |
Beneficiari |
Durata del periodo agevolato |
Misura prevista |
Contributo addizionale |
Termine per la domanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIGO - Integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) |
Edilizia, Lapideo, Escavazione |
Lavoratori subordinati con CIGO |
1° luglio -31 dicembre 2025 |
Neutralizzazione del limite delle 52 settimane nel biennio mobile |
Non dovuto |
Entro il mese successivo all’evento |
|
CISOA – Cassa integrazione operai agricoli per intemperie climatiche |
Settore agricolo |
OTI (tempo indeterminato) e OTD (tempo determinato) |
1° luglio - 31 dicembre 2025 |
Accesso anche in caso di riduzione oraria; equiparazione al lavoro ai fini disoccupazione agricola |
Non previsto |
Entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione (30 giorni in fase iniziale) |
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