Da domani possibile sospendere le rate di mutuo per chi è in difficoltà finanziaria

Pubblicato il 01 settembre 2010

Sarà attivo dal 2 settembre 2010 il fondo di solidarietà per i mutui prima casa previsto dalla Finanziaria 2008. E’, infatti, approdato in “Gazzetta Ufficiale” n. 192/2010 del 18/08/2010, il “Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Il decreto ministeriale n. 132 del 21 giugno prevede, inoltre, la possibilità di richiedere la sospensione dei mutui in caso di documentato disagio, oltre ad indicare in modo dettagliato i requisiti che deve possedere il richiedente e le modalità di intervento del fondo.

Le famiglie in difficoltà che non riescono ad onorare le rate di mutuo stipulate per l’acquisto dell’abitazione principale possono chiedere una sospensione del pagamento delle rate, presentando un’apposita domanda che si può scaricare dal sito internet attivato appositamente dal ministero del Tesoro per questa iniziativa. Con la domanda in questione sarà possibile chiedere un congelamento delle rate di mutuo e ad essa dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria che attesti il reddito Isee della famiglia e le cause che hanno portato al mancato pagamento della rata (perdita del lavoro, morte del componente del nucleo percettore di un livello significativo di reddito e altre circostanze prese in considerazione dal regolamento). La domanda deve essere presentata dal richiedente alla banca presso la quale è in corso il piano di ammortamento del mutuo stipulato.

Il regolamento prevede un’istruttoria meticolosa al termine della quale verrà stipulata una graduatoria. Solo pochi richiedenti verranno, però, accontentati. A disposizione vi sono, infatti, solo 20milioni di euro che serviranno per accontentare circa 5.000 richiedenti. La condizione per accedere al beneficio è che il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale non deve essere superiore a 250mila euro e deve essere stato attivato da almeno un anno. L’Indicatore della situazione economica equivalente non deve essere superiore a 30 mila euro. L’immobile, infine, non deve essere registrato nelle categorie catastali riguardanti gli immobili di lusso.

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