Disoccupazione salva anche con più lavori e criteri per conteggiare la durata

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Disoccupazione salva anche con più lavori e criteri per conteggiare la durata

Alcune recenti risposte a FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiariscono le modalità di accertamento e di mantenimento dello stato di disoccupazione e la sua durata.

Stabilire chi può essere definito in “stato di disoccupazione” non è questione di poco conto considerando gli effetti connessi alla disoccupazione.

Solo per ricordarne qualcuno, lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario:

  • per avere accesso alla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e all’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);
  • per ottenere prestazioni previdenziali come l’APE sociale;
  • per rientrare nella platea dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, per i quali il datore di lavoro può fruire di notevoli vantaggi anche contributivi. Tra tutti, è il caso di citare, come esempio, gli sgravi contributivi riconosciuti dalla legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 10, legge 28 giugno 2012, n. 92) ai datori di lavoro che assumono uomini o donne over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.

Stato di disoccupazione: definizione legale

L’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 stabilisce che sono considerati disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.

L’articolo 4, comma 15-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha, in aggiunta, previsto che “Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Quest’ultima disposizione, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 318 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stata successivamente ripristinata ad opera del decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n. 48).

Conseguentemente sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

 - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 . Per il 2024,  tale reddito è pari a 8.500 euro per i redditi di lavoro dipendente/parasubordinato e a 5.500 euro per i redditi di lavoro autonomo (INPS, messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024).

NOTA BENE: La domanda di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e pertanto determina automaticamente l’inizio dello status di disoccupazione.

Come si calcola la durata dello status di disoccupazione?

Conoscere la durata dello status di disoccupazione è fondamentale.

Tornando all’esempio iniziale degli incentivi all’assunzione e alla stabilizzazione di over 50, lo sgravio, riconosciuto nella misura del 50% della contribuzione datoriale nonché dei contributi e dei premi dovuti all’INAIL, è subordinato alla condizione che il soggetto sia disoccupato da oltre 12 mesi.

Come si calcola allora la durata dello status di disoccupazione?

Il Ministero del lavoro, in una FAQ aggiornata, ricorda che la durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della Did e fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Criteri da seguire ai fini del computo

Durata

Anzianità di disoccupazione

12 mesi di disoccupazione (disoccupato di lungo periodo)

365 giorni più 1 giorno.

6 mesi di disoccupazione

180 giorni più 1 giorno

L’anzianità di disoccupazione è calcolata conteggiando tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione.

NOTA BENE: Si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro.

Esempio pratico

Caso

Un'azienda desidera assumere un lavoratore over 50 che possa beneficiare dello sgravio contributivo strutturale previsto dalla legge Fornero.

Per ottenere lo sgravio, il lavoratore deve essere disoccupato da oltre 12 mesi.

Passaggi da seguire

1) Verifica della decorrenza dello stato di disoccupazione

Il lavoratore ha rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) il 1° gennaio 2023.

Il lavoratore è pertanto ufficialmente in stato di disoccupazione a partire da questa data.

2) Calcolo dell’anzianità di disoccupazione

Supponiamo che il lavoratore non abbia avuto alcun rapporto di lavoro che interrompa il periodo di disoccupazione.

Pertanto per l’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID.

3) Calcolo della durata della disoccupazione:

Ai fini del computo dei 12 mesi è necessario che il lavoratore abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 366 giorni a decorrere dal giorno di rilascio della Did.

Contando giorni di disoccupazione dal 1° gennaio 2023, il lavoratore può essere agevolato dal 2 gennaio 2024.

4) Assunzione con sgravio:

A partire dal 2 gennaio 2024, il lavoratore è considerato disoccupato da oltre 12 mesi.

L'azienda può quindi procedere da quella data con l'assunzione del lavoratore e beneficiare dello sgravio contributivo over 50.

Attività lavorativa e perdita dello status di disoccupazione

Come abbiamo in precedenza visto, lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non preclude il mantenimento dello stato di disoccupazione a condizione che i redditi di lavoro prodotti siano inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale.

E se si svolgono più attività lavorative di diversa tipologia?

Il Ministero del lavoro chiarisce sul punto che tale condizione vale anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali).

In tale ipotesi un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione:

1) se dalle diverse attività lavorative svolte derivano redditi che non superano, in ciascuno dei rispettivi ambiti, i limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.500 per il lavoro subordinato/parasubordinato e in € 5.500 per il lavoro autonomo);

2) e se il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.500 per il lavoro subordinato/parasubordinato e in € 5.500 per il lavoro autonomo).

Infine, chi svolge un tirocinio o un lavoro socialmente utile può rilasciare la DID o mantenere lo stato di disoccupazione.

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