Dal 1° gennaio 2011 rivisti gli importi retributivi minimi dei collaboratori domestici

Pubblicato il 16 febbraio 2011 A seguito della pubblicazione dell’accordo del 21 gennaio 2011, relativo all’aggiornamento della tabella dei minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale, prevista dall’art. 43 del Ccnl lavoro domestico, dal 1° gennaio 2011 decorrono i nuovi minimi retributivi stabiliti dal Contratto collettivo del 1° febbraio 2007.

L’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio è stato disposto sulla base della variazione del costo della vita registrato dall’Istat.

A renderlo noto il ministero del Lavoro, che ne ha dato notizia sul suo sito web.

Si ricorda che gli importi aggiornati decorrono dall’inizio del nuovo anno e variano in relazione alle mansioni svolte dal collaboratore domestico. Per esempio: per i collaboratori familiari (livello B), la retribuzione minima mensile è aumentata a 738,82 euro mensili; è aumentato di 1,75 euro il valore convenzionale di un pasto, mentre aumenta a 5,02 euro l’indennità convenzionale giornaliera dell’alloggio presso il datore di lavoro. Per gli addetti all’assistenza di persona disabile (livello B-Super), la retribuzione minima mensile sale a 910,33 o a 1.031,71 euro, a seconda che si tratti di persona autosufficiente o meno. Per coloro che possiedono un’adeguata formazione professionale all’assistenza dei disabili o malati, la retribuzione passa a 1.277,47 euro mensili.

Dal 2011, oltre ad essere stati rivisti gli importi retributivi minimi, sono aumentati anche i contributi dovuti all’Inps, anch’essi rivalutati sulla base dell’aumento del costo della vita. Tali valori aggiornati si dovranno utilizzare nel primo trimestre 2011.
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