Assegno di incollocabilità più alto dal 1° luglio 2025

Pubblicato il 22 maggio 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ministeriale n. 52 del 18 aprile 2025, pubblicato sul proprio portale istituzionale, nella sezione “Pubblicità legale” comunica l’importo rivalutato dell’assegno di incollocabilità, che sarà erogato a partire dal 1° luglio 2025.

L'INAIL ha fornito le istruzioni con la circolare n. 30 del 20 maggio 2025.

Assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è un sostegno economico erogato dall’INAIL ai titolari di rendita inabili al lavoro a seguito di malattia professionaleinfortunio sul lavoro

Questo beneficio economico, erogato dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), è rivolto in particolare ai titolari di rendita che hanno subito un danno permanente alla salute così grave da rendere impossibile l’inserimento o il reinserimento in qualsiasi attività lavorativa. Non si tratta quindi solo di un’inabilità generica al lavoro, ma di una situazione di inidoneità assoluta.

Il legislatore riconosce, infatti, che in alcuni casi la natura o il grado dell’invalidità può costituire un pericolo non solo per il lavoratore stesso, ma anche per i colleghi o per la sicurezza degli impianti.  Per tale ragione, l’assegno di incollocabilità viene concesso anche in assenza di una manifestazione diretta d’inidoneità al lavoro, laddove sussista un rischio oggettivo legato all’impiego. 

NOTA BENE: Questi lavoratori non possono beneficiare nemmeno dell’assunzione obbligatoria.

L’accertamento dell’incollocabilità spetta ad una commissione medica dell’INAIL, che valuta attentamente l’effettiva inabilità lavorativa del soggetto.

Per ottenere l’assegno, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

1) età anagrafica: il beneficiario non deve aver superato i 65 anni di età;

2) percentuale di invalidità: per gli infortuni o le malattie professionali denunciati dal 1° gennaio 2007, riduzione del grado di integrità psicofisica superiore al 20%; per quelli denunciati fino al 31 dicembre 2006, la menomazione riconosciuta deve essere almeno pari al 34%.

L’importo dell’assegno è erogato mensilmente e viene corrisposto insieme alla rendita INAIL spettante al lavoratore, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Istituto.

L’assegno è esente da IRPEF, quindi non è soggetto a tassazione. Inoltre, il suo ammontare è oggetto di rivalutazione annuale, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,

Nuovo importo dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, sale da 305,78 euro a 308,23 euro.

L’ammontare della prestazione assistenziale è stato rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2023 ed il 2024, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 0,8 %, come da delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 26 marzo 2025, n. 41.

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