Dal decreto antifrode misure ad hoc per le agevolazioni edilizie

Pubblicato il 02 dicembre 2021

Con la pubblicazione del DL n. 157/2021 (cd. decreto "Antifrode") sono state introdotte – a partire dallo scorso 12 novembre - importanti novità in materia di contrasto ai comportamenti fraudolenti nell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione credito/sconto in fattura) agganciate alle detrazioni “edilizie” nonché alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid di cui all’articolo 122 del D.L. n. 34/2020. Con l’articolo 1 comma 1, lett. a) del D.L. n. 157/2021, in primo luogo, il legislatore interviene sull’articolo 119 del D.L.n. 34/2020 apportando significative modifiche alla relativa disciplina.

Nello specifico, modificando il comma 11 del citato articolo 119 si estende l'obbligo del visto di conformità a tutte le detrazioni "edilizie" che prevedono l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, oltre che alle dichiarazioni dei redditi nelle quali il Superbonus 110%, senza l'esercizio delle predette opzioni, viene portato in detrazione dall'imposta lorda. Pertanto, ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 nonché in caso di utilizzo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la “sussistenza” dei presupposti che danno diritto alla detrazione per gli interventi previsti.

Con l’articolo 1 comma 1, lett. b) del D.L.n.157/2021 si novella, invece, l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 mediante il nuovo comma 1-ter. Così, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta, l'obbligo di “asseverazione”, da parte di tecnici abilitati, della congruità delle spese sostenute si estende a tutte le tipologie di interventi edilizi agevolati per i quali è possibile esercitare le relative opzioni.   

Un aspetto di non poco conto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus “diversi” dal Superbonus 110% “si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.”. Tuttavia, detto obbligo non sussiste per i contribuenti “in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n.157  del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate”.

Pertanto, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai bonus “diversi” dal 110%, per le quali l’Agenzia ha rilasciato ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter e, pertanto, non occorre l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122- bis del Decreto rilancio, introdotto dal Decreto anti-frodi. 

Di particolare rilevanza le disposizioni volte a disciplinare i controlli "preventivi" ed i controlli "successivi" che l'Agenzia delle Entrate è chiamata ad esercitare sulle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 e sulle cessioni dei crediti di imposta "emergenziali", effettuate ai sensi dell'articolo 122 del D.L. n. 34/2020. Con l’intento di “adeguare” il modello di comunicazione delle opzioni relativi ai bonus edilizi alle novità previste del D.L. n.157/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale il nuovo modello di comunicazione approvato con il provvedimento n.312528 del 12.11.2021. Con la circolare 16/E/2021, poi, sono state fornite indicazioni precise sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione sia per il Superbonus che per gli altri bonus edilizi.

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