Dal Notariato istruzioni sulle segnalazioni di operazioni sospette connesse a reati tributari

Pubblicato il 08 maggio 2013 In considerazione del notevole aumento di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio osservate negli ultimi due anni, il Consiglio nazionale del Notariato ha dedicato uno studio, il n. 261-2013/B approvato il 19 aprile 2013, alla tematica “Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai”.

In particolare, si è ritenuto opportuno delineare i confini dell’obbligo di segnalazione anche alla luce del peculiare ruolo ed impegno della categoria professionale notarile nello svolgimento della propria funzione di pubblico ufficiale.

Innanzitutto, viene sottolineato come la definizione di “riciclaggio” di cui al D.lgs. n. 231/2007 non coincida perfettamente con la fattispecie delineata agli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale; ed infatti, da una parte, il presupposto per la segnalazione ai fini della applicazione della normativa antiriciclaggio è la provenienza da attività criminosa in genere, mentre, in ambito penale, è richiesta la tassativa provenienza da delitto non colposo. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, inoltre, il cd. autoriciclaggio è penalmente irrilevante.

Nel testo del documento viene spiegato che il “sospetto” rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio e dal quale, quindi, discende l’obbligatorietà della segnalazione, “non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa”. E’ quantomeno necessario, quindi, essere a conoscenza di un’attività criminosa dalla quale i beni provengano o, almeno, sospettare che gli stessi provengano da un’attività criminosa.

Nonostante i dubbi espressi da una parte della dottrina, i notai sottolineano come l’indirizzo normativo internazionale, comprese recenti raccomandazioni del GAFI, considerano anche i reati fiscali come possibile presupposto del riciclaggio.

Così, dopo un riepilogo delle diverse tipologie dei reati tributari, lo studio chiarisce come il reato fiscale, quale presupposto di condotte volte al riciclaggio, non sia, tuttavia, di per sé sufficiente a far insorgere l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Ed infatti, sono penalmente rilevanti solo le violazioni concernenti l’Iva e le imposte sui redditi, restando escluse le violazioni in materia di Irap e di imposte indirette.

In ogni caso, il notaio dovrà procedere con la valutazione della singola situazione di sospetto solo sulla base di tutti quei documenti che lo stesso è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni; non si configura, ossia, alcun obbligo a suo carico  di effettuare indagini o ricerche più estese di quelle sollecitate dalla best practice professionale.

Nel frattempo, sempre in materia di antiriciclaggio, si segnala la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013, di un provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 relativo a “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. Sulla medesima Gazzetta ufficiale, inoltre, è stato pubblicato un secondo provvedimento della Banca d’Italia contente, in questo caso, “Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
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