Dal Tar “paletti” al Garante

Pubblicato il 24 ottobre 2007

Con la sentenza n. 498 del 12 luglio scorso, il Tar Basilicata ha chiarito che il Garante del contribuente può attivare le procedure di autotutela ma non può sostituirsi all’amministrazione finanziaria o al concessionario della riscossione in caso di mancata risposta alle istanze presentate dai contribuenti. La decisione muove dal fatto che nessuna norma dell’ordinamento giuridico obbliga l’amministrazione finanziaria o i concessionari della riscossione ad adeguarsi alle decisioni assunte dal Garante.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cndcec: nessuna incompatibilità per il commercialista che affitta l’azienda

03/09/2025

Cassazione: ultras violento, licenziamento legittimo

03/09/2025

Turismo. Lavoro notturno e straordinario festivo detassato fino al 30 settembre

03/09/2025

Contributi 2025 per prodotti DOP e IGP: requisiti, importi e scadenze

03/09/2025

Quota 100 e TFS: diritto alla percezione e trasmissibilità agli eredi

03/09/2025

Composizione negoziata della crisi? Via il sequestro preventivo

03/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy