Dalla Stabilità deducibili le perdite su crediti per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali

Pubblicato il 08 gennaio 2014 Il comma 160 lettera b) dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità) ha modificato l’articolo 101, comma 5 del Tuir in materia di deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias), estendendo l’ambito di applicazione della disposizione normativa in oggetto anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

Pertanto, a seguito di tale modifica, i requisiti di "certezza" e "precisione" richiesti per far sì che una perdita su crediti possa considerarsi deducibile devono considerarsi sussistenti “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.

La stessa Legge ha poi specificato, al successivo comma 161, che tale disposizione si deve applicare dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, anche se la Legge di Stabilità formalmente è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014.

Ne deriva che già dalla redazione del bilancio di esercizio 2013 e dalla compilazione del modello Unico 2014 si potrà tener conto della nuova condizione di deducibilità delle perdite su crediti.

L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sull’argomento fornendo chiarimenti con la circolare n. 26/E/2013, dato che la norma era già applicabile nel 2012 per i soggetti Ias adopter. La recente modifica legislativa ha, invece, riguardato la parte in cui si prevedeva che la deducibilità automatica della perdita su crediti cancellati dal bilancio avvenisse in dipendenza di “eventi estintivi”, sostituendo tale condizione con quella secondo cui la cancellazione debba avvenire “in applicazione dei principi contabili”.

Alla luce di ciò le indicazioni fornite con la circolare n. 26/E/2013 devono essere rilette tenendo conto della nuova condizione normativa ed è da considerarsi superato l’orientamento agenziale secondo cui è necessario che il creditore dimostri in modo oggettivo che la perdita realizzata sia inferiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del credito. Dunque, può essere disconosciuta dal Fisco la deducibilità della perdita su crediti se questa operazione nasconde un intento elusivo.
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