Dall'Inps Pec gratuita ai cittadini abilitati ai servizi online che la richiedono

Pubblicato il 07 ottobre 2009 Con una news, pubblicata il 6 ottobre 2009 sul sito, l’Inps comunica che per oltre tre milioni di italiani, registrati presso il sito dell’Istituto e già abilitati (tramite il Pin) a eseguire servizi online, è possibile ricevere una casella Pec a titolo gratuito. In ottemperanza della legge 2/2009, il protocollo d’intesa Inps/ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 30 settembre 2009 assicura, su richiesta dei cittadini, l’assegnazione gratuita di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC al Cittadino).
Come fare? Con due mosse:
- effettuare la richiesta online tramite la funzione apposita contenuta all’interno della sezione “Servizi al Cittadino” sul sito dell’Inps;
- recarsi successivamente di persona in una qualunque sede Inps per il necessario riconoscimento personale e l’attivazione del servizio (l'uso del servizio è personale e riservato).

In qualsiasi momento è possibile recedere dal servizio, tenendo presente che tutti i messaggi di posta elettronica certificata nella casella saranno cancellati e tutte le comunicazioni tra il cittadino e la Pubblica amministrazione saranno nuovamente veicolate secondo le procedure tradizionali.

Nel riepilogare a grandi linee ciò che il servizio permette, l’Inps ricorda che tramite la Pec è possibile stabilire un canale di "Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la Pubblica Amministrazione e Cittadini", avente valenza legale al pari di una tradizionale comunicazione cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Edilizia artigianato - Stesura del 20/5/2025

04/11/2025

Edilizia artigianato. Siglato nuovo Ccnl

04/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Sospensione del lavoro: la Cassazione conferma la continuità dell’obbligo contributivo

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy