Danni da infiltrazioni: responsabilità solidale nel condominio

Pubblicato il 06 maggio 2026

In caso di infiltrazioni provenienti da terrazze a livello o lastrici ad uso esclusivo, il condomino danneggiato può chiedere l’intero risarcimento a tutti i soggetti che hanno contribuito al danno.

La responsabilità solidale coinvolge condominio, proprietario e conduttore, mentre i criteri di ripartizione previsti dall’art. 1126 c.c. operano solo nei rapporti interni tra i corresponsabili.

Condominio: la Cassazione su danni da infiltrazioni e responsabilità solidale

Con la sentenza n. 11585 del 28 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti da terrazze a livello o lastrici solari ad uso esclusivo, chiarendo i rapporti tra condominio, proprietario e conduttore dell’immobile.

La decisione assume particolare rilievo pratico nei contenziosi condominiali, poiché conferma l’applicazione congiunta degli articoli 2051, 2055 e 1126 del Codice civile.

Per la Suprema Corte, il condomino danneggiato può richiedere l’intero risarcimento a ciascun corresponsabile, in forza della responsabilità solidale. Restano invece interni ai rapporti tra i soggetti obbligati i criteri di ripartizione previsti dall’articolo 1126 c.c.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione  

La controversia nasce da due episodi di infiltrazioni d’acqua verificatisi nel 2005 e nel 2006 in un appartamento condominiale. I danni avevano interessato locali, arredi e suppellettili dell’immobile sottostante, mentre l’origine delle infiltrazioni era stata individuata nel terrazzo a livello dell’unità sovrastante, a causa di problemi nel sistema di scarico e dell’ostruzione del bocchettone di deflusso.

Nel giudizio erano stati coinvolti il condomino danneggiato, il condominio, il proprietario dell’appartamento sovrastante, il conduttore dell’immobile e la compagnia assicurativa chiamata in garanzia. Il Tribunale aveva inizialmente condannato soltanto il condominio, escludendo la responsabilità del proprietario e del conduttore. La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, accertando il concorso di responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti.

Il tema all'esame della Cassazione, dunque, era quello della responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti da terrazze a livello ad uso esclusivo, con particolare riferimento al rapporto tra responsabilità da custodia e disciplina del lastrico solare.

Le cause delle infiltrazioni accertate dai giudici  

Nel corso del giudizio è stato confermato che le infiltrazioni erano riconducibili sia a difetti strutturali del sistema di scolo sia alla mancata manutenzione del terrazzo a livello.

In particolare, i giudici hanno evidenziato l’errato posizionamento dello scarico pluviale e l’ostruzione del bocchettone di deflusso, che avevano provocato il ristagno dell’acqua piovana e il successivo allagamento dell’appartamento sottostante.

La sentenza ha attribuito rilievo anche agli obblighi di vigilanza e manutenzione gravanti sul conduttore, qualificato come custode della terrazza ai sensi dell’art. 2051 c.c. Parallelamente, è stata riconosciuta la responsabilità del condominio per i difetti delle parti comuni e per la funzione collettiva del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione  

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di danni da infiltrazioni provenienti da terrazze o lastrici solari ad uso esclusivo, il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento a ciascun corresponsabile, in applicazione della solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c.

Secondo i giudici, il limite di un terzo previsto dall’art. 1126 c.c. non opera nei confronti del danneggiato, ma riguarda esclusivamente i rapporti interni tra i soggetti obbligati.

La ripartizione tra un terzo e due terzi rileva quindi soltanto ai fini dell’eventuale azione di regresso tra condominio, proprietario e utilizzatore esclusivo della terrazza.

La sentenza si pone in continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9449/2016, confermando la natura extracontrattuale della responsabilità per infiltrazioni.

Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Cassazione:

"in presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all’appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali, nella specie, il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso)".
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