Danni per chi subisce il metodo mafioso

Pubblicato il 24 febbraio 2011 Con la recente decisione n. 6462 del 21 febbraio 2011, la Cassazione ha ravvisato il reato di concorrenza illecita con violenze e minacce in presenza di un sodalizio criminale che aveva alterato la concorrenza anche se la violenza o la minaccia non erano state esercitate in maniera diretta ma attraverso l'utilizzo del “metodo mafioso”.

Importanti risvolti discendono da tale statuizione, in quanto viene ad aprirsi la concreta possibilità, anche nei casi come quello esaminato, che la vittima della violenza o minaccia indiretta agisca sul piano civile per ottenere i danni conseguenti alla lesione della concorrenza. E' quanto sottolineato anche dal procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia, Alberto Cisterna, secondo cui “le imprese che operavano legalmente nel settore messo sotto osservazione dal procedimento penale potranno sicuramente agire in giudizio instaurando un giudizio civile per vedersi riconosciuto sul piano economico quanto sancito su quello penale”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agenti e rappresentanti di commercio, in scadenza il versamento FIRR

31/03/2026

Cassazione: imposta di registro non dovuta sul verbale di conciliazione

31/03/2026

CPB: superamento dei 150.000 euro e cessazione per i forfetari

31/03/2026

Imprese culturali e creative, guida operativa su regole, requisiti e criticità

31/03/2026

Gruppo IVA: limiti all’utilizzo del credito annuale

31/03/2026

Procedure di insolvenza: ok del Consiglio UE a norme comuni e pre-pack

31/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy