Rivalutati dal decreto del ministero del lavoro n. 85 del 20 giugno 2025 gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico erogate dall'Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) a partire dal 1° luglio 2025.
Obiettivo principale del decreto è adeguare il valore delle prestazioni economiche al mutato contesto economico e inflazionistico, garantendo una tutela effettiva e aggiornata del danno biologico subito dal lavoratore.
Il concetto di danno biologico in ambito assicurativo-previdenziale trova la sua principale fonte normativa nell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che disciplina le prestazioni economiche Inail in favore dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
In tale contesto, il danno biologico viene inteso come lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale indipendentemente dall’incidenza sulla capacità lavorativa.
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’articolo 1 commi 23 e 24, ha introdotto un aumento straordinario degli indennizzi Inail per il danno biologico, in attesa della definizione di un sistema strutturato di rivalutazione automatica.
Successivamente, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 1, comma 303) ha stabilito l’obbligo di una rivalutazione annuale automatica degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail, a partire dal 1° luglio di ciascun anno. Tale rivalutazione deve avvenire su proposta del presidente dell’Inail e mediante decreto ministeriale, in relazione alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo.
Il meccanismo di rivalutazione automatica degli indennizzi per danno biologico è stato introdotto per garantire un aggiornamento continuo e oggettivo degli importi erogati, tenendo conto dell’inflazione e dell’andamento economico generale. In particolare, il parametro di riferimento è costituito dall’Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, elaborato annualmente dall’Istat.
Il decreto ministeriale 16 luglio 2024, n. 119, ha rappresentato l’ultimo intervento utile prima del D.M. n. 85/2025. Tale provvedimento ha rivalutato gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2024, fissando i nuovi valori base che fungono da punto di partenza per la successiva rivalutazione del 2025.
Nel caso specifico oggetto del D.M. n. 85/2025, sulla base dei dati ISTAT, si è registrata una variazione annuale dell’indice FOI pari allo 0,8%, con un passaggio da 118,7 (anno 2023) a 119,7 (anno 2024), assumendo come base l’anno 2015 (base = 100); questo incremento ha condotto all’applicazione di un coefficiente di rivalutazione pari a 1,008, il quale determina l’adeguamento degli indennizzi per danno biologico a decorrere dal 1° luglio 2025.
Il decreto prevede che gli indennizzi per danno biologico, sia in capitale che in rendita, vengano rivalutati dello 0,8% a partire dal 1° luglio 2025.
La percentuale di rivalutazione dello 0,8% rappresenta il tasso ufficialmente determinato sulla base della variazione annua media dell’Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, accertata dall’ISTAT tra il 2023 e il 2024: si tratta quindi di un adeguamento tecnico volto a garantire che le prestazioni economiche erogate dall’Inail non perdano valore reale a causa dell’inflazione.
Il decreto n. 85/2025 definisce con precisione l’ambito oggettivo di applicazione, indicando che la rivalutazione del +0,8% interessa entrambe le tipologie di prestazioni economiche Inail per danno biologico.
Prestazioni in capitale
Si tratta degli indennizzi una tantum liquidati in forma di capitale, destinati ai lavoratori che subiscono una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%, secondo quanto stabilito dalla tabella delle menomazioni e dalla tabella indennizzo danno biologico, approvate con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
In tal caso, l’Inail eroga un importo fisso, correlato al grado percentuale della menomazione, che viene rivalutato annualmente sulla base del coefficiente determinato con decreto ministeriale.
Prestazioni in rendita (quota biologica)
La rivalutazione si applica anche alla quota parte della rendita Inail che ristora il danno biologico nei casi in cui la menomazione permanente superi il 15%, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 38/2000.
In questa ipotesi, il lavoratore ha diritto a una rendita mensile vitalizia, costituita da due componenti:
La rivalutazione del 2025 si applica esclusivamente alla quota biologica della rendita, come chiarito nella relazione tecnica dell’Inail e nella nota del ministero della Salute. Gli importi vengono così aggiornati in misura proporzionale alla variazione dei prezzi al consumo, garantendo la coerenza con l’evoluzione dei parametri macroeconomici.
Il decreto n. 85/2025 precisa, inoltre, l’ambito soggettivo di applicazione, indicando esplicitamente i settori economici e le categorie di lavoratori per i quali si applica la rivalutazione.
Industria
Rientrano in questa categoria tutti i lavoratori assicurati Inail appartenenti al settore industriale, sia privati che pubblici, soggetti al rischio di infortuni o malattie professionali nell’ambito delle attività produttive, manifatturiere e affini.
Agricoltura
La rivalutazione interessa anche i lavoratori agricoli, per i quali l’esposizione a rischi ambientali e infortuni sul lavoro è particolarmente elevata. La tutela assicurativa Inail per il comparto agricolo si estende anche ai lavoratori autonomi del settore primario.
Medici esposti a radiazioni ionizzanti
Questa categoria include il personale medico che opera in ambiti sanitari o diagnostici con esposizione a radiazioni ionizzanti. Tali soggetti sono particolarmente tutelati in virtù della specifica natura del rischio professionale e della normativa in materia di radioprotezione.
Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
Il provvedimento si estende anche ai tecnici sanitari di radiologia operanti in regime autonomo, i quali, pur non essendo lavoratori subordinati, sono destinatari di una specifica assicurazione Inail in relazione all’attività professionale svolta, con copertura in caso di esposizione a rischi professionali e danni alla salute.
Data di decorrenza |
1° luglio 2025 |
Percentuale di rivalutazione |
+0,8% |
Indice ISTAT 2023 (FOI al netto tabacchi) |
118,7 |
Indice ISTAT 2024 (FOI al netto tabacchi) |
119,7 |
Coefficiente di rivalutazione |
1,008 |
Prestazioni rivalutate |
- Indennizzi in capitale (menomazione dal 6% al 15%) |
Settori coinvolti |
- Industria |
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