Danno da incapacità lavorativa generica. Da non ricomprendere nel danno biologico

Pubblicato il 13 giugno 2015

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 12211 depositata il 12 giugno 2015, nell'accogliere il ricorso presentato da un soggetto danneggiato in occasione di un sinistro stradale, ha espresso il fondamentale principio di diritto secondo cui, in tema di danni alla persona, quando l'invalidità conseguita sia di tale gravità (come nel caso di specie) da non consentire di attendere lavori altri e diversi rispetto a quello specificamente prestato al momento dell'incidente – ma in ogni caso confacenti alle attitudini ed alle condizioni personali ed ambientali della vittima – non rientra nella voce di danno non patrimoniale consistente nel danno biologico, bensì in quella di danno patrimoniale attuale con proiezione futura da perdita di chanches (da valutarsi in via equitativa), derivante dalla perdita di capacità lavorativa generica.

Trattasi dunque di danno patrimoniale che, qualora riconosciuto sussistente dal giudice, va al pari tenuto distinto (anche ai fini del criterio di quantificazione) e considerato ulteriore rispetto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto della impossibilità, da parte del danneggiato, di continuare ad attendere la propria attività lavorativa.  

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