Danno da mancato godimento dell’immobile solo se l’abbandono della casa è necessitato

Pubblicato il 21 gennaio 2013 Con la sentenza n. 22923 del 13 dicembre 2012, la Corte di cassazione ha sottolineato come il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile può essere riconosciuto al singolo condomino il cui appartamento sia stato reso inabitabile da inesatta esecuzione di lavori condominiali a patto che venga fornita la prova del fatto che lo stesso condomino sia stato costretto ad abbandonare l’appartamento perché divenuto insalubre e radicalmente inabitabile a causa delle infiltrazioni provenienti dalle reti fognarie condominiali e dei connessi fenomeni di presenza di muffe. Nella specie, il condomino aveva allegato esclusivamente alcune argomentazioni e comunicazioni di dati fornite dal consulente di parte omettendo, tuttavia, di trascrivere integralmente tali elementi ritenuti decisivi, in violazione dei principi desumibili dall’articolo 366 n. 6 Codice procedura civile.

Ed in ogni caso, alla perizia andava attribuito esclusivamente il valore di indizio: il suo apprezzamento, cioè, andava comunque affidato alla valutazione discrezionale del giudice. In definitiva, non poteva che rilevarsi la carenza di valida prova sul carattere necessitato dell’abbandono e, con esso, sulle condizioni di inabitabilità dell’immobile.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy