Danno da perdita di chance se l'offerta per la gara di appalto non viene recapitata dallo spedizioniere

Pubblicato il 15 novembre 2010

La sentenza n. 20808 del 7 ottobre 2010 della terza sezione civile della Corte di cassazione, conferma l'orientamento della consolidata giurisprudenza secondo cui deve essere tacciato da nullità, ai sensi dell’art. 1229, comma 1, c.c. qualsiasi clausola dell'accordo contrattuale che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

Infatti deve valutarsi in concomitanza il principio presente nell’art. 1176, comma 2, codice civile, il quale stabilisce che per quanto attiene alle obbligazioni relative all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Nei fatti, una cooperativa aveva affidato ad una ditta di spedizione la consegna di una busta contenente la domanda di partecipazione ad un appalto; lo spedizioniere non aveva ottemperato all'obbligo di presentare la busta, facendo invece dolosamente apparire come consegnata. Naturalmente la cooperativa non aveva potuto partecipare alla gara chiedendo il risarcimento danni alla ditta di spedizioni.

La Cassazione ha deciso per la conferma del risarcimento riconosciuto dai giudici di merito alla cooperativa, sulla base della possibilità concreta di aggiudicazione della gara di appalto rientrante nell'ambito del danno patrimoniale da perdita di “chance”. Si rammenta che tale danno deve considerarsi “un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale”.

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