Danno morale con meno limiti di valore

Pubblicato il 15 dicembre 2008

Con sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008, la Cassazione ha riconosciuto che il danno morale per la morte dei congiunti, non potendo essere ridotto per il solo fatto che i richiedenti siano deceduti nel corso del giudizio, deve essere integralmente risarcito in considerazione della perdita irreparabile della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. Tale tipo di danno, inoltre non deve essere liquidato come una frazione di quello biologico ma va rimesso alla discrezionalità del giudice.

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