Il potere di imporre dazi rientra tra le prerogative costituzionalmente attribuite al Congresso USA e non può essere esercitato dall’Esecutivo in assenza di una delega chiara e specifica.
Disposizioni generiche che autorizzano a “regolare” le importazioni non bastano a fondare misure tariffarie di ampia portata. Quando sono in gioco scelte economiche di rilievo sistemico, occorre un’esplicita autorizzazione legislativa.
Con sentenza del 20 febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con una decisione adottata a maggioranza di sei voti contro tre, che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non conferisce al Presidente il potere di imporre dazi doganali.
La pronuncia interviene a seguito delle misure tariffarie introdotte dall’Amministrazione Trump nel 2025, sia nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di stupefacenti sia con riferimento ai cosiddetti dazi “reciproci” annunciati il 2 aprile 2025, data definita Liberation Day.
La questione sottoposta alla Corte riguardava l’interpretazione dell’IEEPA, legge del 1977 che consente al Presidente, previa dichiarazione di emergenza nazionale, di adottare misure economiche per far fronte a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all’economia degli Stati Uniti.
Nella motivazione, la Corte richiama l’Articolo I, Sezione 8, della Costituzione degli Stati Uniti, che attribuisce al Congresso il potere di “stabilire e riscuotere tasse, dazi, imposte e accise”. Il potere di imporre dazi è ricondotto al più ampio “taxing power” e, in quanto tale, rientra tra le competenze legislative.
Il Governo aveva sostenuto che il Presidente potesse fondare la propria azione sull’IEEPA, il quale autorizza l’Esecutivo a “regolare” l’importazione e l’esportazione di beni in presenza di un’emergenza nazionale dichiarata.
Secondo la Corte, tuttavia, il termine “regolare” non può essere interpretato come comprensivo del potere di imporre dazi, ossia tributi destinati a generare entrate per il Tesoro federale. La legge non menziona espressamente “tariffs” o “duties” e, secondo i giudici, quando il Congresso intende delegare poteri tariffari lo fa in modo esplicito e con limiti specifici.
La Corte afferma quindi che, in assenza di una chiara autorizzazione legislativa, il Presidente non può esercitare un potere che la Costituzione attribuisce al Congresso.
Un passaggio centrale della decisione riguarda l’applicazione della cosiddetta “major questions doctrine”. In base a tale orientamento giurisprudenziale, quando l’Esecutivo rivendica un potere di particolare rilevanza economica e politica sulla base di una disposizione normativa ampia o generica, è richiesta una delega congressuale chiara.
Nel caso in esame, le tariffe introdotte avevano un ambito applicativo esteso, potevano essere modificate unilateralmente e non presentavano limiti predeterminati quanto a importo o durata.
La Corte osserva inoltre che, nei quasi cinquant’anni di vigenza dell’IEEPA, nessun Presidente aveva utilizzato tale legge per imporre dazi generalizzati. L’assenza di precedenti è stata considerata un elemento ulteriore a sostegno dell’interpretazione restrittiva.
La Corte Suprema respinge anche l’argomento secondo cui le implicazioni di politica estera giustificherebbero un’interpretazione più ampia dei poteri presidenziali. Secondo la maggioranza, la distribuzione costituzionale delle competenze resta invariata anche quando le misure incidono sulle relazioni internazionali.
La pronuncia riguarda esclusivamente i dazi adottati sulla base dell’IEEPA.
Restano invece in vigore le tariffe introdotte in forza di altre disposizioni, tra cui quelle fondate sulla Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, comprese le misure su acciaio e alluminio. Tali interventi, essendo ancorati a un diverso quadro normativo e subordinati a specifiche procedure, non sono stati oggetto della decisione.
Sul piano procedurale, la Corte ha inoltre chiarito che le controversie relative a tali misure rientrano nella competenza esclusiva della Court of International Trade, annullando per difetto di giurisdizione la decisione del District Court in uno dei procedimenti riuniti.
Secondo alcune stime riportate nel dibattito pubblico, le tariffe introdotte avevano generato introiti significativi per le casse federali nel 2025. La sentenza non si pronuncia sull’eventuale rimborso delle somme già versate, lasciando la questione alla valutazione delle sedi giudiziarie competenti.
La decisione incide su una parte rilevante della politica commerciale dell’Amministrazione e ribadisce che interventi di natura fiscale e tariffaria devono trovare fondamento in una base legislativa chiara. In questo senso, la Corte richiama il principio di separazione dei poteri e il ruolo del Congresso quale organo titolare della funzione legislativa in materia tributaria.
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