Zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

Pubblicato il 22 settembre 2025

Dal 20 settembre 2025 è in vigore la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, pubblicata sualla Gazzetta Ufficiale  n. 218 del 19 settembre 2025.

Licenziato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 2025, il provvedimento, modificato in sede referente, era tornato al Senato, dove era stato approvato definitivamente nella seduta del 10 settembre 2025 (il primo via libera dell'Aula di Palazzo Madama risale al 31 ottobre 2024).

Tra le novità della legge n. 131 del 2025, è opportuno segnalare:

Ma non solo.

La legge n. 131 del 2025 integra inoltre il testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, inserendovi la definizione di “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva”, per i quali dovranno essere definite (anche) disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Concentriamoci, nell’approfondimento che segue, sulle novità di interesse per il datore di lavoro.

Smart working: esonero contributivo per i datori di lavoro

L’articolo 26  della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane reca misure per l'agevolazione del lavoro agile nei piccoli comuni montani, ai fini di un loro ripopolamento.

Viene infatti riconosciuto, per gli anni dal 2026 al 2030, uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

L’incentivo è riconosciuto per ciascun lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

NOTA BENE: È affidato a un D.P.C.M. il compito di stabilire i comuni destinatari di tale misura nell'ambito del più generale l'elenco dei comuni montani, definito anch’esso con D.P.C.M. Il decreto sarà adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo e successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

La misura dell’esonero contributivo, che non comprende premi e contributi INAIL, si riduce in base all’annualità di fruizione nel seguente modo

Anni

Percentuale sgravio contributi

Limite massimo annuale (€)

2026 - 2027

100%

8.000

2028 - 2029

50%

4.000

2030

20%

1.600

Il limite massimo annuale è riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione inoltre:

È affidato ad un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’agevolazione, nel rispetto del limite massimo di spesa fissato (18,5 milioni di euro nell'anno 2026, 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e 0,7 milioni di euro nell'anno 2031).

Bonus per la natalità

Sempre con l’intento di contrastare lo spopolamento nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, l’articolo 29 della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane riconosce, in via strutturale, a decorrere dall'anno 2025, un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe comunale successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il bonus è erogato entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui.

Importo, criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio sono determinati con decreto interministeriale.

Le erogazioni relative all'assegno unico e universale non rilevano nel valore del contributo una tantum.

Cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva

Va da ultimo segnalato che la legge n. 131 del 2025 reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

In particolare, l’articolo 17 integra il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali aggiungendo, all’articolo 3, la definizione di “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” di cui reca la disciplina con il nuovo articolo 10-bis.

Per “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” si intende qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.

Nei cantieri temporanei forestali, al termine delle attività di gestione forestale sostenibile segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto interministeriale, sono definite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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