Debiti per comprare “gratta e vinci”? Ok all’amministrazione di sostegno

Pubblicato il 10 marzo 2018

La Cassazione, con ordinanza n. 5492 del 7 marzo 2018, ha confermato la sentenza con cui i giudici di secondo grado avevano disposto l’amministrazione di sostegno in capo ad una donna, per prodigalità, avendo accertato che la stessa aveva contratto un cospicuo debito con un bar, per l’acquisto di “gratta e vinci”.

La Corte d’appello aveva riformato la precedente decisione di inabilitazione della signora – per come richiesta dalla figlia - escludendo la ricorrenza di una specifica malattia o infermità e ravvisando l’amministrazione di sostegno come misura di protezione maggiormente adeguata alle esigenze della destinataria.

L’amministrata aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, che l’amministrazione di sostegno fosse stata disposta sulla base, esclusivamente, di una presunta e mai provata condotta di prodigalità.

I giudici della Prima sezione civile, tuttavia, hanno avvalorato la decisione di appello ritenendo che in quest’ultima fossero state puntualmente esaminate le condizioni economiche della ricorrente e le condotte dalla stessa assurte a indici della conclamata prodigalità (pluralità di prestiti, mutuo con l’INPS con cessione del quinto della pensione, debiti per spese condominiali nonché, soprattutto, il debito di 34mila euro contratto con il bar, la cui metà per l’acquisto di “gratta e vinci”). Il tutto a fronte di un trattamento pensionistico di 1.600 euro mensili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy