Decadenza dai Pir. Istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute

Pubblicato il 10 marzo 2018

Con riferimento al regime fiscale dei Pir, introdotto dalla legge di bilancio 2017, l’agenzia delle Entrate, dopo la circolare n. 3 dello scorso 26 febbraio – con cui ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni riguardanti tali piani – interviene nuovamente per individuare il codice tributo necessario per versare le somme dovute in caso di cessione anticipata degli strumenti finanziari oggetto di investimento.

Infatti, la disciplina prevede un regime di non imponibilità per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti in Pir purchè gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento siano detenuti per almeno cinque anni.

Qualora avvenga la cessione anticipata degli strumenti finanziari oggetto d’investimento, i redditi percepiti durante il periodo di investimento e i redditi realizzati attraverso la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, insieme agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Il versamento va effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto utilizzando il seguente codice tributo istituito dall’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 21 del 9 marzo 2018:

Il codice va inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui è iniziato l’investimento nel piano di risparmio, nella forma “aaaa”.

Deve essere compilato un F24 per ogni singolo contribuente titolare del Pir e l’intermediario deve indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente negli appositi spazi. Lo stesso intermediario è tenuto specificare anche il proprio domicilio fiscale.

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