Rapporti tra la Rottamazione-quater e il Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025: l’Agenzia delle Entrate interviene sulla questione relativa alla possibilità di mantenere l'efficacia del CPB in seguito a decadenza dal piano di definizione agevolata per tardivo pagamento, sanata tramite la riammissione prevista dall’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024.
L’Agenzia – con risposta a interpello n. 176 del 7 luglio 2025 - ha chiarito che tale riammissione non consente di evitare la decadenza dal CPB, con effetti rilevanti in termini di continuità e validità dell’adesione al regime concordatario.
Analizziamo tutta la questione.
Il quesito oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate trae origine dalla posizione di una società, la quale ha manifestato un dubbio interpretativo in merito alla compatibilità tra la riammissione alla Rottamazione-quater e il mantenimento del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni d’imposta 2024 e 2025.
Nello specifico, la società riferisce di aver validamente esercitato l’opzione per aderire al CPB, avvalendosi del Modello Redditi SC 2024. Tuttavia, alla data del 31 dicembre 2023, risultava titolare di un carico pendente il cui importo, pur essendo superiore a 5.000 euro, era stato regolarmente rateizzato grazie all’adesione alla cosiddetta Rottamazione-quater, prevista dalla legge n. 197/2022.
Il problema è sorto nel corso del 2024, quando la società è incorsa nella decadenza dal piano di definizione agevolata, a causa del versamento tardivo di una rata (superiore al limite di tolleranza di 5 giorni). A seguito di tale evento, il contribuente si è attivato per usufruire della riammissione alla Rottamazione-quater, introdotta dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2024 (convertito nella legge n. 15/2025), la quale consente di essere riammessi alla procedura agevolata presentando un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2025.
Alla luce di quanto sopra, il contribuente chiede all’Amministrazione finanziaria se l’adesione alla riammissione alla Rottamazione-quater possa evitare la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale, consentendogli quindi di mantenere in vigore i benefici fiscali legati a tale regime per il biennio 2024-2025.
Il decreto legislativo 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB). Tale strumento è destinato a piccoli contribuenti, in particolare a coloro che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo, inclusi i professionisti e gli esercenti arti e mestieri che operano all’interno del territorio nazionale.
Con riferimento agli aspetti rilevanti per il caso esaminato, l’accesso al regime del CPB è riservato ai contribuenti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).
Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, possono usufruire del concordato biennale i soggetti che:
In ogni caso, è consentita l’ammissione al CPB anche a quei contribuenti che, entro i termini previsti, abbiano regolarmente saldato tali debiti, a condizione che l’ammontare residuo (comprensivo di interessi e sanzioni) non superi i 5.000 euro. Restano inoltre esclusi dal conteggio quei debiti che siano oggetto di rateazioni attive o provvedimenti di sospensione, purché non siano decaduti alla data di adesione alla proposta.
Come stabilito dall’articolo 22 del decreto 13/2024, il CPB perde efficacia per entrambi gli anni concordati qualora:
In definitiva, la normativa individua tra le cause di esclusione o decadenza dal concordato la presenza di debiti tributari scaduti, definitivi e superiori a 5.000 euro, che non risultino sospesi né rateizzati secondo le regole previste.
A riguardo, la circolare n. 18 del 17 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito utili chiarimenti in merito alla verifica dell’assenza di debiti tributari o contributivi superiori alla soglia dei 5.000 euro, condizione necessaria per l’accesso al Concordato Preventivo Biennale.
In particolare, viene precisato che non vanno considerati ai fini del limite i debiti che risultano:
Sono inoltre esclusi dal computo anche quei debiti per i quali, alla data di riferimento:
Pertanto, soltanto i debiti definitivamente accertati, non sospesi né regolarmente rateizzati, rilevano ai fini dell’esclusione dal regime concordatario.
Al contrario, quelli in fase di definizione o ancora coperti da validi strumenti di dilazione o sospensione non pregiudicano l’accesso o la permanenza nel CPB, purché tali condizioni siano rispettate prima dell’accettazione della proposta di concordato.
La società istante ha comunicato di aver aderito regolarmente al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2024–2025, ma di essere incorsa nella decadenza dal piano di Rottamazione-quater a causa di un pagamento tardivo di una rata oltre il limite massimo di tolleranza di cinque giorni.
Nel contesto dell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 176 del 7 luglio 2025, ha quindi evidenziato che la presenza di un debito scaduto e definitivo, superiore a 5.000 euro, per il quale la Rottamazione-quater non è andata a buon fine, rappresenta un ostacolo all’accesso al CPB.
Più nel dettaglio:
In nessun caso è possibile “salvare” il CPB attraverso la successiva adesione alla riammissione alla Rottamazione-quater, disciplinata dall’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024. Questa norma consente sì ai debitori decaduti entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi alla definizione agevolata (presentando apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2025), ma non prevede alcun effetto sanante sul Concordato Preventivo Biennale.
L’Agenzia delle Entrate è stata chiara nel sottolineare che la presentazione dell’istanza di riammissione entro il termine del 30 aprile 2025 non ha alcun impatto positivo sul concordato già in essere.
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