Riammissione alla rottamazione quater: arrivano le comunicazioni
Pubblicato il 17 giugno 2025
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Sono in arrivo le lettere con gli importi dovuti per i contribuenti che, entro il 30 aprile 2025, hanno richiesto di essere riammessi alla rottamazione-quater, in quanto precedentemente “decaduti”.
In un comunicato stampa diffuso il 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) ha annunciato che sta inviando i dettagli delle somme dovute, comprese le indicazioni per effettuare il pagamento. L’invio delle comunicazioni, a seguito delle circa 247mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno 2025.
Riammissione alla rottamazione-quater: cosa prevede
La Legge n. 15/2025, che converte il decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), ha stabilito che, per i debiti inclusi nelle dichiarazioni precedentemente inviate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che risultavano "decaduti" entro il 31 dicembre 2024 a causa di mancati, insufficienti o tardivi pagamenti, potevano fare richiesta di riammissione ai benefici entro il 30 aprile 2025.
Questa possibilità di riammissione riguarda solo coloro che avevano aderito alla definizione dei debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ma che erano stati esclusi per uno dei seguenti motivi:
- mancato pagamento di una o più rate del piano agevolato, con scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- nessun pagamento effettuato;
- pagamento in ritardo di almeno una rata, oltre il termine di tolleranza di 5 giorni, o pagamento di un importo inferiore a quello dovuto.
NOTA BENE: Sono stati esclusi dalla riammissione coloro che avevano rispettato il piano di pagamento, versando tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Questi contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze originarie per non perdere i benefici della rottamazione quater.
Inoltre, anche i contribuenti che sono stati esclusi per il tardivo pagamento di una o più rate, ma che successivamente hanno pagato tutte le somme dovute, dovevano comunque presentare la domanda di riammissione, in quanto la decadenza dipendeva dal rispetto delle scadenze stabilite.
L'importo dovuto per la definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza del piano di pagamento, considerando solo la parte di capitale.
Con la riammissione, il contribuente:
- dovrà versare solamente le somme dovute per il capitale e quelle relative alle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica;
- non dovrà versare gli importi relativi agli interessi iscritti a ruolo, alle sanzioni, agli interessi di mora e all'aggio.
Contenuto della comunicazione
Le comunicazioni relative alle somme dovute saranno inviate tramite lettera raccomandata all'indirizzo fornito nella domanda o, per chi ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) durante l'adesione, tramite questo canale.
La comunicazione include un riepilogo con l'elenco dei carichi, delle cartelle e degli avvisi presenti nella domanda di riammissione, gli importi da pagare per la rottamazione e le scadenze di pagamento in base alla scelta effettuata durante l'adesione.
I contribuenti hanno potuto scegliere tra il pagamento:
- in un'unica soluzione, con scadenza entro il 31 luglio 2025,
- in un massimo di 10 rate di pari importo, da versare il 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
La comunicazione fornisce anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate, insieme alle informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione delle somme sul proprio conto corrente.
Inoltre, una copia della comunicazione sarà disponibile nell'area riservata del sito agenziaentrateriscossione.gov.it.
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