Decesso del passeggero non adeguatamente soccorso. Responsabile il comandante

Pubblicato il 07 marzo 2015 E’ responsabile di omicidio colposo il comandante della nave che non abbia prontamente organizzato lo sbarco di un passeggero- poi deceduto – colpito da gravi episodi di ischemia.

E’ quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9897 depositata il 6 marzo 2015, accogliendo il ricorso delle parti civili, avverso il proscioglimento del comandante di una nave, ritenuto non responsabile per l’avvenuto decesso di un passeggero.

Quest’ultimo, in particolare, era stato colpito da ben tre episodi ravvicinati di ischemia cerebrale e, solo a seguito dell’ultimo fatale evento, sbarcato presso il centro medico di una piccola località, palesemente inadeguato al trattamento della patologia in questione.

Per questo motivo, ad avvenuto tardivo rimpatrio, non se ne poteva che constatare il decesso.

Difformemente alla Corte d’Appello, la Cassazione ha ritenuto sussistere, nel caso di specie, la responsabilità penale del comandante, titolare, per via del suo ruolo gerarchico, di una posizione di garanzia nei confronti dei passeggeri, relativamente alla eliminazione di ogni fonte di pericolo che li riguardi.

Seppur detta posizione di garanzia, in alcune situazioni più complesse – e come nel caso di specie - debba necessariamente interagire con le valutazioni e le competenze di altre figure professionali (personale sanitario di bordo), è tuttavia evidente che, soprattutto ai sensi dell’art. 186 codice della navigazione, il comandante abbia un ruolo egemone e sia tenuto a sovraintendere tutte quelle funzioni che attengono alla “salvezza” di persone e cose a bordo.
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