Il Consiglio dei Ministri – nella riunione dell’11 settembre 2025 - ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo volto a introdurre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024, relativo alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La misura si inserisce nel quadro delle politiche nazionali per la transizione ecologica e il rafforzamento della sicurezza energetica.
Il TU FER (Dlgs n. 190/2024), oggetto di correttivo, è entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e prevede tre “binari” amministrativi: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata, l’autorizzazione Uunica.
Il decreto legislativo approvato dal Governo l’11 settembre 2025 è stato redatto tenendo conto delle osservazioni arrivate dalle associazioni di categoria durante una consultazione scritta.
Le modifiche puntano ad allineare la normativa nazionale agli standard europei, anche in vista del raggiungimento delle “milestone” previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tra gli aspetti più rilevanti del correttivo vi è la riduzione dei tempi per l’ottenimento dell’“autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale: in alcuni casi si passerà da 120 a soli 40 giorni. Una semplificazione significativa che può accelerare in maniera concreta l’attivazione di nuovi impianti.
Sono inoltre previsti nuovi strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie legate alle procedure amministrative. Questi meccanismi, gestiti da Acquirente Unico sulla base delle direttive di ARERA e offerti gratuitamente alle parti, hanno l’obiettivo di evitare ricorsi e opposizioni, spesso causa di ritardi nei progetti.
Parallelamente, viene potenziata la Piattaforma SUER, lo Sportello Unico Digitale per le fonti rinnovabili, per rendere più snella la gestione delle pratiche.
Un altro punto cruciale riguarda l’eliminazione dei generici richiami al Testo Unico dell’Edilizia (dpr n. 380/2001), che in passato avevano creato incertezze interpretative e il rischio di aggravio burocratico. Con il nuovo schema, per ogni singolo procedimento amministrativo vengono chiaramente indicate le disposizioni del TUE applicabili, così da eliminare ambiguità.
Questa modifica era attesa da tempo dagli operatori del settore, i quali avevano segnalato che il mantenimento del richiamo al TUE avrebbe potuto complicare ulteriormente la realizzazione di interventi, inclusi quelli che in precedenza ricadevano nell’edilizia libera o nella manutenzione ordinaria.
Con le nuove regole, chi intende realizzare un intervento in regime di attività libera dovrà comunque comunicare l’avvio o acquisire i titoli edilizi necessari.
Nei casi di progetti sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), sarà necessario allegare anche la CILA o la SCIA, mentre laddove sia richiesto un permesso di costruire, questo dovrà essere ottenuto prima di avviare la procedura. L’autorizzazione unica, infine, comprenderà anche i titoli edilizi eventualmente richiesti.
Il correttivo introduce anche altri interventi importanti:
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