Energia da fonti rinnovabili. Previsti tre regimi amministrativi
Pubblicato il 13 dicembre 2024
In questo articolo:
- Normativa nazionale in materia di fonti rinnovabili
- Nuovi regimi amministrativi per le energie rinnovabili: struttura e attuazione
- Tempistiche per la realizzazione dei tre regimi e disciplina transitoria
- Revamping e repowering: interventi per il potenziamento degli impianti
- Digitalizzazione delle procedure: sportello unico digitale
- Sanzioni amministrative per la costruzione e l’esercizio di impianti
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Dopo l'approvazione in sede di Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024, il Decreto legislativo che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26 della Legge n. 118 del 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024.
Si tratta del provvedimento n. 190 avente data 25 novembre 2024 e, nello specifico, individua i regimi amministrativi applicabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di tali impianti.
Con questo intervento, si mira a semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, incentivando la transizione verso un modello energetico più sostenibile e facilitando l'attuazione di progetti infrastrutturali strategici per il futuro energetico del Paese.
Tra i punti principali figurano un regime transitorio per i progetti già autorizzati, semplificazioni per revamping e repowering, compensazioni territoriali e nuove disposizioni sugli espropri.
Il decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 rappresenta la nuova normativa di riferimento per la transizione energetica in Italia. Di seguito si esamineranno alcuni degli aspetti principali del provvedimento.
Normativa nazionale in materia di fonti rinnovabili
La normativa nazionale sulle fonti rinnovabili si sviluppa attraverso una serie di decreti legislativi che, nel corso degli anni, hanno recepito le direttive dell'Unione Europea con l’obiettivo di promuovere l’energia verde. Tra i principali riferimenti normativi:
- Decreto legislativo n. 387/2003, che ha recepito la direttiva 2001/77/CE, introducendo misure per promuovere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- Decreto legislativo n. 28/2011, che ha implementato la direttiva 2009/28/CE, consolidando i regimi amministrativi basati sui principi di proporzionalità e adeguatezza tecnologica.
- Decreto legislativo n. 199/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/2001, focalizzandosi sulla semplificazione delle procedure e sull’individuazione di aree idonee per gli impianti, riducendo i tempi autorizzativi.
Nonostante questi interventi, il quadro normativo è rimasto frammentato, generando complessità e difficoltà di coordinamento. La Commissione Europea e il Consiglio UE hanno sollecitato l’Italia a razionalizzare le procedure, proponendo un approccio unitario per accelerare la transizione energetica. Tale razionalizzazione è ora integrata nelle riforme previste dal PNRR, in particolare con la Missione 7 del programma "Repower EU".
Lo Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto del Governo n. 187) è, così, intervenuto con lo scopo di introdurre un Testo Unico per le fonti rinnovabili, finalizzato a semplificare e uniformare le procedure amministrative in tutto il territorio nazionale.
Nello specifico, gli obiettivi principali dello schema di decreto sono:
- razionalizzare e semplificare le norme per ridurre i tempi autorizzativi;
- promuovere una transizione energetica equa e sostenibile, assicurando uniformità normativa sul territorio nazionale;
- migliorare la compatibilità tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela ambientale, paesaggistica e culturale.
Nuovi regimi amministrativi per le energie rinnovabili: struttura e attuazione
Il Testo Unico sulle rinnovabili introduce tre regimi amministrativi principali per semplificare e uniformare le procedure autorizzative relative alla costruzione e gestione di impianti di energia rinnovabile, sia nuovi che esistenti. Questi regimi sono strutturati per rispondere ai principi di celerità, omogeneità sul territorio nazionale e non aggravamento degli oneri amministrativi, con un’attenzione particolare alla fiducia, alla buona fede e all’equa distribuzione territoriale delle fonti rinnovabili.
Gli interventi, inclusi modifica, potenziamento e rifacimento degli impianti, saranno disciplinati dai seguenti regimi:
- Attività libera: applicabile a impianti di ridotte dimensioni o impatto, come fotovoltaici sotto i 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici sotto i 5 MW, purché non ricadano su beni tutelati o in aree soggette a vincoli;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): per interventi che superano determinate soglie di potenza (ad esempio, sopra 1 MW) ma che non richiedono modifiche di aree o piani urbanistici preesistenti;
- Autorizzazione unica: prevista per impianti con maggiore impatto ambientale o complessità tecnica, con possibilità di attivare il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nei casi più articolati.
ATTENZIONE: Il regime della dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) viene eliminato, e la relativa normativa, contenuta nell’articolo 6-bis del d.lgs. n. 28/2011, è abrogata dal nuovo decreto legislativo.
Riguardo all’Autorizzazione unica, questa mira a garantire un processo coordinato e centralizzato per l’approvazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, semplificando l’iter procedurale senza compromettere gli standard di tutela ambientale e territoriale.
Tra le principali novità introdotte nel Testo Unico sulle rinnovabili:
- le Regioni e Province autonome potranno attivare il PAUR per interventi sottoposti a VIA, assicurando la conclusione del procedimento entro un massimo di due anni dall’avvio del processo o della verifica di assoggettabilità alla VIA;
- rimane la possibilità di avviare il nuovo iter previsto dal Testo Unico in alternativa al PAUR;
- per gli interventi di competenza statale (ad eccezione degli impianti offshore), è obbligatorio il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previa intesa con la Regione o le Regioni interessate.
I suddetti tre regimi devono essere attuati attraverso un processo di razionalizzazione e semplificazione, rispettando la normativa europea e garantendo la massima diffusione degli impianti rinnovabili.
Tempistiche per la realizzazione dei tre regimi e disciplina transitoria
Inoltre, sono previste tempistiche precise per la realizzazione dei tre regimi amministrativi, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi di energia rinnovabile.
Per la PAS, il titolo abilitativo decadrà se i lavori non inizieranno entro un anno dal rilascio e non saranno completati entro tre anni dall’avvio dei cantieri, con la necessità di ripresentare una nuova PAS per il completamento. Per l’autorizzazione unica, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di due anni, includendo eventuali valutazioni di impatto ambientale.
Regime transitorio
Il regime transitorio previsto dal Decreto Legislativo consente di mantenere in vigore le normative attuali fino a quando le Regioni non si allineeranno alle nuove disposizioni. Durante questo periodo, continueranno ad applicarsi le regole precedenti, ma in assenza di un adeguamento regionale, entrerà in vigore il Testo Unico. Questo approccio transitorio garantisce la continuità operativa mentre si attende l’adeguamento dei territori, evitando interruzioni nei procedimenti amministrativi.
Revamping e repowering: interventi per il potenziamento degli impianti
Il revamping e il repowering sono interventi mirati al miglioramento e al potenziamento degli impianti di energia rinnovabile esistenti. Il revamping si concentra sull'ammodernamento delle strutture, migliorandone l'efficienza senza modificare la capacità produttiva, mentre il repowering punta ad aumentare la potenza degli impianti attraverso tecnologie avanzate o il parziale rifacimento delle infrastrutture.
Nel Testo Unico, entrambi i tipi di intervento beneficiano di significative semplificazioni procedurali, soprattutto quando non comportano modifiche sostanziali all’area occupata o aumenti significativi delle dimensioni, facilitando così l’adeguamento degli impianti alle più recenti innovazioni tecnologiche.
Pertanto, è disposto che per rifacimenti e potenziamenti di impianti esistenti, come i fotovoltaici con moduli a terra, non saranno necessarie autorizzazioni aggiuntive se:
- non vi sono modifiche nell’area occupata;
- non si supera un incremento del 50% dell’altezza;
- non ci sono incrementi significativi (oltre il 30%) di pale o volumetrie negli impianti eolici.
Digitalizzazione delle procedure: sportello unico digitale
Il Testo Unico sulle Rinnovabili prevede l’introduzione di uno sportello unico digitale entro il 2025, con l’obiettivo di centralizzare e semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione e gestione degli impianti di energia rinnovabile.
Questa piattaforma digitale consentirà ai proponenti di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie attraverso un unico punto di accesso, riducendo la frammentazione e i tempi di attesa. Lo sportello unico rappresenta un passo fondamentale per modernizzare il sistema amministrativo, rendendolo più trasparente ed efficiente, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e transizione energetica fissati dal PNRR.
Sanzioni amministrative per la costruzione e l’esercizio di impianti
Infine, da notare come il Testo Unico sulle Rinnovabili introduca un regime sanzionatorio chiaro per la costruzione e l’esercizio di impianti in assenza di autorizzazioni o in difformità rispetto alle procedure previste. Le sanzioni sono applicabili a proprietari, esecutori dei lavori e direttori dei lavori, con importi variabili in base alla gravità dell’infrazione:
- in assenza di autorizzazione unica: sanzioni da 1.000 a 150.000 euro, calcolate in base alla potenza non autorizzata dell’impianto (fino a 360 euro per kW di potenza nominale);
- per interventi senza PAS o in difformità dalla stessa: multe tra 500 e 30.000 euro;
- violazioni di prescrizioni stabilite dall’autorizzazione: sanzioni pari a un terzo di quelle previste nei casi sopra indicati, ma non inferiori a 300 euro.
Di seguito una Tabella riepilogativa dei punti di forza del nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili.
Punto di forza | Descrizione |
---|---|
Semplificazione normativa | Razionalizzazione dei regimi amministrativi, ridotti da quattro a tre: attività libera, PAS e autorizzazione unica. |
Riduzione dei tempi | Tempi certi per le autorizzazioni: massimo 2 anni per l’autorizzazione unica e scadenze chiare per la PAS. |
Regime transitorio | Continuità per i progetti già autorizzati o in corso di autorizzazione, evitando blocchi procedurali. |
Revamping e repowering | Maggiore facilità per il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti esistenti con meno vincoli. |
Compensazioni territoriali | Benefici economici per i Comuni che ospitano impianti di energia rinnovabile (fino al 3% dei proventi). |
Digitalizzazione | Creazione di uno sportello unico digitale entro il 2025 per centralizzare e semplificare i procedimenti autorizzativi. |
Equità territoriale | Promozione di una distribuzione equilibrata degli impianti sul territorio, rispettando aree agricole e biodiversità. |
Rafforzamento delle sanzioni | Sanzioni severe per chi realizza impianti senza autorizzazioni o in difformità, fino a 150.000 euro. |
Tutela ambientale e culturale | Garantito il rispetto della biodiversità, dei beni culturali e del paesaggio anche in fase di sviluppo delle rinnovabili. |
Conformità alle direttive UE | Adeguamento alle normative europee per accelerare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi del PNRR e del PNIEC. |
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