Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi Unici in materia di sanzioni, giustizia tributaria, versamenti e riscossione.
Il provvedimento, noto come Decreto correttivo IRPEF-IRES, era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, nell’ambito dell’attuazione della Legge delega di riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).
Il decreto è composto da 20 articoli, suddivisi in 9 Capi, e ha la finalità di:
Il Capo I interviene in modo significativo sulla disciplina dell’IRPEF, con modifiche puntuali al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con particolare riferimento alla nozione di familiari rilevanti ai fini fiscali e ad alcuni aspetti del reddito da lavoro dipendente.
Ridefinizione dei familiari rilevanti ai fini fiscali
Viene integralmente riscritto il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, chiarendo quali soggetti, pur non beneficiando delle detrazioni per carichi di famiglia, continuano a rilevare ai fini delle disposizioni fiscali che richiamano tale articolo.
La nuova formulazione distingue in modo netto:
Rientrano tra i familiari rilevanti:
La norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, producendo effetti già dal 2025 per i contribuenti “solari”.
Chiarimenti sul reddito da lavoro dipendente
Un ulteriore intervento riguarda l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR. In materia di piani di assegnazione di azioni, viene precisato che l’esclusione dal reddito imponibile si applica anche alle forme alternative solo se caratterizzate da esclusività, restringendo e rendendo più puntuale l’ambito applicativo della disposizione.
Il Capo II introduce alcune delle novità più rilevanti per le imprese, incidendo sul coordinamento tra valori contabili e fiscali e sulla disciplina della correzione degli errori contabili, con effetti ai fini IRES e IRAP.
Nuova disciplina della correzione degli errori contabili
Il decreto definisce un quadro più chiaro e sistematico per la gestione fiscale degli errori contabili, superando molte incertezze interpretative del passato.
Con riferimento alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025:
Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter dell’articolo 83 del TUIR, la disciplina si estende a tutte le tipologie di errori non rilevanti, includendo non solo quelli di imputazione temporale, ma anche quelli di qualificazione, classificazione e quantificazione.
Ambito soggettivo e limiti
La disciplina si estende anche alle micro-imprese, purché soggette a revisione legale per obbligo civilistico.
Restano invece esclusi:
Per gli errori commessi nel 2023 o in esercizi precedenti, resta necessario il ricorso alle dichiarazioni integrative.
Riflessi IRAP
Ai fini dell’IRAP, la correzione non produce effetti se il valore della produzione netta dell’esercizio dell’errore e quello dell’esercizio di correzione presentano segno opposto, impedendo utilizzi distorsivi della base imponibile.
Il Capo III introduce interventi di coordinamento in materia di fiscalità internazionale, rafforzando il raccordo tra normativa interna e contesto convenzionale.
Tra le novità:
Il Capo IV interviene sulle basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro.
In particolare:
Il Capo V del Decreto legislativo n. 192/2025 rafforza il ruolo dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) e introduce importanti chiarimenti procedurali, incidendo sia sulle garanzie partecipative del contribuente sia sugli strumenti di adempimento collaborativo. Le disposizioni del Capo trovano applicazione dal 20 dicembre 2025, salvo diversa decorrenza espressamente prevista.
Termine unico di 60 giorni per osservazioni e accesso agli atti
Il decreto interviene sull’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, stabilendo in modo esplicito che il termine di 60 giorni concesso al contribuente costituisce un termine unitario e complessivo entro il quale è possibile:
La norma impone inoltre all’Amministrazione finanziaria di comunicare il progetto di atto con modalità tali da garantirne la piena conoscibilità, assicurando un effettivo esercizio del diritto di difesa nel termine assegnato.
Interpelli complessi e interpello probatorio
L’articolo 13 del decreto correttivo introduce rilevanti modifiche alla disciplina degli interpelli, con particolare riferimento agli interpelli complessi e all’interpello probatorio.
In primo luogo, viene aggiornato il coordinamento normativo dell’interpello probatorio, sostituendo il riferimento all’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000 con la lettera e) del medesimo articolo, nella quale è ora confluita in modo sistematico la relativa disciplina.
L’ambito applicativo dell’interpello probatorio viene inoltre espressamente esteso ad alcune fattispecie di particolare complessità, tra cui:
L’intervento vuole rendere più chiaro il perimetro dell’istituto, favorendo un utilizzo corretto dell’interpello come strumento di certezza preventiva nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Proroga della certificazione del Tax Control Framework
Sempre nell’ambito del Capo V, l’articolo 14 dispone la proroga al 30 settembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework (TCF) per le imprese che hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025.
Durante la fase transitoria:
La proroga è finalizzata a evitare effetti penalizzanti derivanti dai ritardi nella formazione dei certificatori e consente una graduale e ordinata applicazione del nuovo sistema di controllo del rischio fiscale.
Il Capo VI contiene norme di coordinamento e razionalizzazione in materia di riscossione, finalizzate a migliorare l’efficienza del sistema e a ridurre il contenzioso, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela del contribuente.
Il Capo VII reca interventi di adeguamento della normativa doganale e delle accise, con l’obiettivo di allineare la disciplina interna al quadro unionale e semplificare gli adempimenti per gli operatori economici.
Il Capo VIII introduce un ampio insieme di modifiche ai Testi Unici:
Si tratta di interventi prevalentemente sistematici e di coordinamento, alcuni dei quali sono destinati a entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, al fine di garantire coerenza complessiva al nuovo assetto normativo.
Il Capo IX contiene le disposizioni finali e di coordinamento.
Il Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, è entrato in vigore il 20 dicembre 2025, salvo diverse decorrenze espressamente previste.
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