Aidc sulla rilevanza fiscale della correzione di errori contabili

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Aidc sulla rilevanza fiscale della correzione di errori contabili

L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato la norma di comportamento n. 221, nella quale si affronta il tema della rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili.

Il documento Aidc sostanzialmente ribadisce che le scritture portanti la correzione degli errori contabili in ossequio alla corretta applicazione dei principi adottati da parte dei soggetti ai quali sia accordato il regime di derivazione rafforzata e che sottopongano il bilancio di esercizio a revisione legale hanno rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui sono effettuate.

Ciò in base alla nuova formulazione dell’articolo 83, comma 1, del Tuir come modificato dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DL n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali).

Decreto Semplificazioni, novità sul processo di correzione degli errori contabili

Il decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 83 comma 1 del TUIR, il quale ora dispone che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.

Tale previsione normativa si rivolge ai soggetti di più grandi dimensioni nel momento in cui si trovano a dover contabilizzare una mole rilevante di dati, soprattutto verso la fine dell’esercizio, non potendo sempre aspettare la documentazione giustificativa.

Si tratta di una soluzione alternativa al rimedio della dichiarazione integrativa, che punta a dare rilevanza fiscale alle scritture operate per correggere errori contabili in cui è probabile incorrano tali soggetti.

Le condizioni che devono sussistere per far valere la previsione è la presenza:

  • del regime di derivazione rafforzata
  • della revisione legale del bilancio.

In presenza di tali circostanze, si fa discendere dal comportamento rimediale una conseguenza immediata e contestuale sotto il profilo fiscale, che opera sulla disciplina sostanziale e che allo stesso tempo consente il superamento dello strumento della dichiarazione integrativa.

L’interpretazione letterale della norma non consentiva di individuare con precisione le fattispecie cui essa avrebbe potuto rimediare, tanto da escludere, per esempio, i comportamenti dettati da colpa grave o da dolo.

Anche per tale motivo, la successiva Legge di bilancio 2023 ha aggiunto come ulteriore condizione che tale disposizione riguardi i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale, proprio per sottolineare la credibilità dell’errore.

L’Aidc, con la norma di comportamento n. 221/2023, vuole chiarire ulteriormente fino a quando il contribuente può rimediare all’errore e rimanere entro l’efficacia fiscale assicurata dall’articolo 88 del Tuir.

Rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili

Nelle motivazioni della norma di comportamento Aidc, si legge che: per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata e che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti, le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumono rilevanza fiscale.

Al riguardo viene fatto un esempio, che spiega come se nell'esercizio x viene commesso un errore per difetto nella determinazione dell'utile dell'esercizio e, indirettamente, dell'imponibile, e detto errore emerge nell'esercizio x+n, il contribuente non ha facoltà ma è obbligato a determinare l'imponibile nell'esercizio x+n, imputando le poste contabili che rettificano l'errore.

NOTA BENE: Quindi, l’emersione dell’errore commesso nell’esercizio x non comporterà variazioni dell’imponibile di quell’esercizio, ma la rilevanza fiscale della posta correttiva risulterà traslata a norma di legge.

Limitatamente ai soggetti per cui valgono le due condizioni sopra richiamate, quindi, specifica l’Aidc, non si tratta di una norma agevolativa, bensì di una norma “sostanziale” che determina il superamento dello strumento della dichiarazione integrativa.

Si sottolinea, però, che tale principio incontra due limiti.

Il primo, riguarda il caso in cui la correzione comporti una riduzione dell'imponibile generata da componenti negativi di reddito la cui competenza originaria risalga a un periodo per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Il secondo, è quello in cui l’Agenzia delle Entrate abbia già notificato al contribuente un atto di contestazione impugnabile, ovvero un atto impositivo in cui l’Amministrazione Finanziaria, valutato quanto appurato in esito alla verifica e all’eventuale, successivo, contraddittorio, contesti l’errore contabile commesso dal contribuente rettificando l’imponibile fiscale in via potenzialmente definitiva.

Infatti, se è vero che fin quando l’accertamento non diventa definitivo la rettifica è in qualche misura “sospesa”, è altrettanto vero che se il contribuente corregge l’errore contabile, dà conto, implicitamente, della correttezza di quanto forma oggetto dell’avviso di accertamento e, di conseguenza, della fondatezza della pretesa impositiva.

Pertanto, conclude l’Aidc, “se il contribuente manifesta acquiescenza rispetto a quanto è eccepito nell’avviso di accertamento notificato, egli potrà (rectius, dovrà) emendare l’errore contabile, senza tuttavia che il rimedio (ossia, la posta rilevata in aderenza ai principi contabili applicabili) possa assumere rilevanza fiscale nell’esercizio di sua contabilizzazione”.

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