Decreto equa riparazione Termine inefficacia dalla notifica al ricorrente

Pubblicato il 23 marzo 2017

Sebbene la Legge n. 89/2001 art. 5 comma 2 preveda che il decreto che riconosce l’equa riparazione, divenga inefficace qualora la notificazione dello stesso non avvenga entro 30 giorni dal deposito in cancelleria, deve tuttavia ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del provvedimento – nella specie via Pec - alla parte ricorrente.

Detta conclusione si desume sia dal comma 4 della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda di equa riparazione è altresì comunicato al Procuratore generale della Corte dei Conti ed ai titolari dell’’azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità con il medesimo art. 5 Legge n. 89/2001 - prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012 – che disponeva che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, anche alle suddette autorità.

Avvalora questa interpretazione, anche l’ulteriore circostanza che, mentre l’inefficacia del decreto ingiuntivo (modello di riferimento del procedimento ex Legge n. 89/2001) non notificato nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. determina comunque una situazione rimediabile, non altrettanto avviene nel caso di accoglimento della domanda di equa riparazione, non più riproducibile per l’espresso divieto contenuto nel menzionato art. 5.

E’ quanto si legge nell'ordinanza n. 7185 della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, depositata il 21 marzo 2017.

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