Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la legge 30 luglio 2025, n. 108 ha ufficialmente completato l’iter di conversione del Decreto Legge n. 84/2025, noto come Decreto Fiscale. Il via libera definitivo era arrivato il 29 luglio con l’approvazione del Senato, in ultima lettura, a voto palese. Il provvedimento, ora pienamente in vigore, racchiude un pacchetto organico di misure di natura tributaria e amministrativa, volte da un lato alla semplificazione degli adempimenti fiscali, e dall’altro al rafforzamento dell’azione di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Rispetto al testo originario, la legge di conversione ha confermato e in alcuni casi ampliato il campo d’intervento delle disposizioni previste, consolidando numerose novità di rilievo. Tra queste spiccano:
l’eliminazione dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili (stock option e bonus), attesa da tempo nei settori imprenditoriali e finanziari;
il rilancio del ravvedimento speciale, previsto per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB 2025-2026), accompagnato da una stretta sui controlli fiscali alle imprese;
modifiche significative in materia di fiscalità dei conferimenti d’azienda;
interventi in tema di rottamazione-quater, accessi ispettivi, gestione del contenzioso tributario e obblighi motivazionali per le verifiche;
due importanti novità sull’IMU, tra cui l’esenzione per impianti sportivi in presenza di iscrizione al RASD, e la proroga al 15 settembre 2025 per l’approvazione delle aliquote comunali.
Nel complesso, la L. 108/2025 segna un nuovo tassello nel processo di riordino e modernizzazione del sistema fiscale italiano, con misure che toccano tanto il versante dell’adempimento volontario quanto quello della compliance e della riscossione.
Tra le modifiche approvate nel decreto fiscale, una in particolare segna un cambiamento significativo nel modo in cui vengono svolte le ispezioni fiscali presso le aziende. Si tratta di una disposizione che va a incidere direttamente sullo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), aggiornato di recente con la riforma fiscale.
Questa innovazione normativa rappresenta una reazione diretta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 6 febbraio 2025, che ha condannato l’Italia per non aver tutelato a sufficienza i diritti dei contribuenti durante le verifiche nei luoghi di lavoro. La Corte ha evidenziato, tra le altre criticità, l’importanza di comunicare preventivamente al contribuente l’ambito dell’ispezione, di garantirgli il supporto di un consulente e di consentirgli di opporsi immediatamente ad eventuali condotte abusive, senza attendere la conclusione dell'accertamento.
In sostanza, la nuova disposizione ha l’obiettivo di limitare gli accessi ingiustificati da parte dell’amministrazione fiscale e di rafforzare le tutele a favore delle imprese sottoposte a controllo. I funzionari, fin dall’inizio, saranno tenuti a motivare con precisione l’esigenza di effettuare un sopralluogo presso una sede aziendale o uno studio professionale.
Tra le modifiche al decreto fiscale n. 84/2025, spicca una proposta finalizzata a rendere più snella la gestione del contenzioso tributario ancora aperto.
La misura si applica anche ai casi di riammissione alla procedura previsti dal DL 202/2024 e mira a velocizzare la definizione delle liti pendenti.
Per evitare interpretazioni contrastanti, il legislatore ha incluso una norma di interpretazione autentica, così da chiarire il significato delle regole già esistenti e prevenire incertezze giurisprudenziali, anche alla luce dei dubbi sollevati dalla Corte di Cassazione.
L’obiettivo complessivo è ridurre i tempi del contenzioso tributario e offrire maggiore certezza normativa.
La conversione in legge del Decreto fiscale n. 84/2025 ha fornito precisazioni sul regime fiscale applicabile ai redditi generati dalla concessione di usufrutto o dalla creazione di altri diritti reali di godimento su immobili.
Il chiarimento distingue due situazioni:
Questa norma rientra nelle disposizioni di tipo interpretativo, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza e coerenza nell’applicazione del fisco in merito agli atti che incidono sui diritti reali immobiliari, distinguendo tra cessione temporanea dell’uso e trasferimento stabile della titolarità.
È stata introdotta una disposizione che esclude dal pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Propria) gli immobili posseduti da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), a patto che siano regolarmente registrate nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e che svolgano esclusivamente attività prive di finalità commerciali.
Perché tali attività siano considerate non commerciali, devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
ATTENZIONE: I valori medi di riferimento vengono aggiornati ogni anno e pubblicati sul sito ufficiale del comune competente.
Questa agevolazione fiscale si estende anche a federazioni sportive, enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciute dal CONI, purché anch’essi risultino registrati nel RASD.
Il DL 84/2025 ha introdotto una proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e per i relativi versamenti di imposte.
1. Nuova scadenza per la dichiarazione dei redditi e IRAP
La presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi e IRAP) sarà considerata puntuale se inviata entro l’8 novembre 2024, invece del precedente termine del 31 ottobre.
Gli eventuali importi già versati con ravvedimento operoso non potranno essere rimborsati.
2. Posticipo dei pagamenti per contribuenti ISA
Il decreto posticipa anche i termini per i versamenti delle imposte (IRPEF, IRAP, IVA) per i soggetti che:
Le nuove scadenze sono:
La proroga riguarda anche:
Il Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025 apporta modifiche anche alla disciplina sulla documentazione relativa ai meccanismi ibridi, necessaria per beneficiare della cosiddetta penalty protection, ovvero l’esclusione dalle sanzioni in caso di contestazioni fiscali.
Viene definitivamente abolita l’addizionale Irpef del 10% sui compensi variabili (come bonus e stock option) riconosciuti a dirigenti, manager e amministratori di holding industriali, quando tali importi eccedono la retribuzione fissa.
La misura entrerà in vigore già dal periodo d’imposta 2025. Di conseguenza, per le ritenute già applicate e versate nei primi mesi dell’anno, sarà necessario effettuare un conguaglio alla prima scadenza utile per il versamento, al fine di recuperare quanto trattenuto in eccesso.
A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà ufficialmente in vigore il regime IVA previsto per gli Enti del Terzo Settore e le imprese sociali, senza che sia più necessario attendere l’autorizzazione formale da parte dell’Unione Europea.
Questo è stato reso possibile grazie alla comfort letter rilasciata dalla Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea, che ha dato il via libera all’attuazione delle nuove regole fiscali.
Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del Decreto fiscale, siventa effettiva una nuova edizione del ravvedimento speciale, pensata per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo.
Questa misura permette di regolarizzare i periodi d’imposta 2025 e 2026 tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva su redditi, addizionali e IRAP, ricalcando il modello già introdotto per il biennio 2024-2025.
Il pagamento potrà avvenire:
Limiti e condizioni
Non è possibile accedere al ravvedimento se, prima del pagamento, il contribuente riceve:
Tuttavia, la sola ricezione di richieste di documenti o inviti al contraddittorio, se non sfociano entro il 31 dicembre 2025 in uno degli atti citati, non impedisce l’adesione alla sanatoria. In sostanza, se l’ispezione è in corso ma non formalizzata con un atto entro la fine del 2025, il contribuente può comunque accedere all’istituto.
Particolarità della nuova edizione
Rispetto al passato, la versione 2025-2026 prevede una riduzione del numero massimo di rate: da 24 a 10. L’adesione si considera perfezionata solo dopo il pagamento integrale di quanto dovuto per ciascun anno. Tuttavia, in caso di ritardo nel versamento di una rata (esclusa la prima), non si perde automaticamente il beneficio, a condizione che il pagamento avvenga entro la scadenza della rata successiva.
Inoltre, anche il solo versamento della prima rata impedisce, di norma, la notifica di accertamenti, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del DPR 600/1973, salvo decadenze dal piano di regolarizzazione.
Il contribuente potrà decidere se sanare tutti gli anni agevolabili, purché in possesso dei requisiti, oppure limitarsi a regolarizzare solo alcune annualità. Questo conferisce una certa flessibilità operativa, adattabile alla situazione fiscale del singolo soggetto.
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