Versamenti imposte 2025: proroga al 21 luglio e rateizzazione con interessi
Pubblicato il 16 luglio 2025
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025, è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legge 15 giugno 2025, n. 84 (c.d. “Decreto Fiscale”), recante “disposizioni urgenti in materia tributaria e di versamento dei saldi e acconti 2025”.
Tra le misure più rilevanti, l’articolo 13 del provvedimento introduce una proroga straordinaria dei termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2025, con specifico riferimento al saldo per l’anno d’imposta 2024 e al primo acconto per il 2025. La norma stabilisce che, per determinati contribuenti, i versamenti ordinariamente previsti entro il 30 giugno 2025 possono essere eseguiti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione, o entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L’intervento si colloca nel quadro di un alleggerimento temporaneo del calendario fiscale, volto a favorire la pianificazione finanziaria di imprese e professionisti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ma anche a offrire un margine operativo più ampio agli intermediari fiscali impegnati nella campagna dichiarativa.
Vediamo, nel dettaglio, chi può beneficiare della proroga e chi, invece, ne è rimasto escluso e cosa deve quindi fare.
Chi beneficia della proroga
La proroga al 21 luglio 2025, disposta dall’articolo 13 del DL n. 84/2025, non si applica indistintamente a tutti i contribuenti, ma riguarda una platea ben definita di soggetti che presentano determinati requisiti, sia in termini di profilo soggettivo che di tipologia di attività svolta.
Requisiti soggettivi
Hanno diritto alla proroga i contribuenti che:
- Applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) approvati per il loro specifico codice attività, ai sensi dell’articolo 9-bis del DL 50/2017;
 - Dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, limite massimo previsto dal decreto di approvazione dei singoli ISA.
 
Questi contribuenti possono differire i versamenti fiscali, senza alcuna maggiorazione, dal 30 giugno al 21 luglio 2025 e, in alternativa, eseguire i pagamenti entro il 20 agosto 2025 con lo 0,40% di maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
Cause di esclusione dagli ISA considerate valide per la proroga
Oltre ai soggetti che applicano effettivamente gli ISA, possono beneficiare della proroga anche coloro che ne sono esclusi, purché rientrino in una delle cause di esclusione “qualificata”. In particolare, la proroga si estende ai contribuenti che:
- Operano in regime forfetario (Legge n. 190/2014) o in regime di vantaggio (cd. “minimi”, ex art. 27, DL 98/2011);
 - Sono esclusi per motivi tecnici come: inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta, non normalità economica, oppure applicazione di regimi di determinazione forfetaria del reddito (es. agricoltura, cooperative edilizie a proprietà indivisa, ecc.).
 
Queste fattispecie rientrano tra le esclusioni ammesse e riconosciute dalla prassi e dalle interpretazioni consolidate dell’Amministrazione finanziaria.
Partecipanti a soggetti “trasparenti”
Un’ulteriore categoria ammessa alla proroga è costituita dai partecipanti a soggetti “fiscalmente trasparenti”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Si tratta, ad esempio, di:
- Soci di società di persone (snc, sas);
 - Titolari di quote in imprese familiari o aziende coniugali non gestite in forma societaria;
 - Soci di S.r.l. che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.
 
In tutti questi casi, se il soggetto partecipato rientra tra quelli che applicano gli ISA o ne è escluso per una delle cause ammesse, anche il partecipante potrà beneficiare della proroga
Quali versamenti rientrano nella proroga
La proroga disposta dal DL n. 84/2025 non si limita genericamente alle imposte sui redditi, ma si estende a un ampio ventaglio di tributi e contributi collegati alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024. I versamenti oggetto di differimento sono quelli derivanti dalle dichiarazioni fiscali presentate da soggetti che rientrano nei requisiti previsti per usufruire della proroga.
Nello specifico, sono differiti al 21 luglio 2025 (senza maggiorazione) oppure, in alternativa, al 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%, i seguenti versamenti:
Imposte dirette e relative addizionali
- IRPEF – saldo 2024 e primo acconto 2025;
 - IRES – per i soggetti IRES con periodo coincidente con l’anno solare;
 - IRAP – saldo e acconto dovuti per il 2024/2025;
 - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF.
 
Imposte sostitutive e altri tributi
- IVA – saldo per l’anno 2024, nei casi in cui emerga un debito residuo nella dichiarazione annuale;
 - Imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio;
 - Cedolare secca – su canoni di locazione;
 - IVIE – imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero;
 - IVAFE – imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
 - Imposta sostitutiva sulle cripto-attività, come previsto dalla nuova disciplina fiscale per i redditi digitali;
 - Altri tributi minori, tra cui accise, imposte sulle attività produttive estere e la cosiddetta “tassa etica”, ove applicabile.
 
Contributi e oneri accessori
- Contributi previdenziali INPS:
	
- per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS;
 - per professionisti iscritti alla Gestione Separata;
 
 - Diritto annuale CCIAA – dovuto da imprese individuali e società iscritte al Registro delle Imprese;
 - Contributi INPS da redditi prodotti in forma associata o trasparente, calcolati nel quadro RR del modello Redditi.
 
Tutti i suddetti versamenti potranno dunque essere effettuati nel nuovo termine del 21 luglio 2025 senza maggiorazione, oppure entro il 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%, nel rispetto delle disposizioni stabilite per ciascuna categoria fiscale o contributiva.
Vediamo nel dettaglio quali soggetti risultano esclusi dalla proroga, quali sono le imposte in scadenza entro tale data e la possibilità di ricorrere alla rateizzazione.
Chi resta escluso dalla proroga
La proroga al 21 luglio 2025 non si applica in modo generalizzato. Restano infatti esclusi dal differimento dei termini tutti quei contribuenti che non rientrano nelle condizioni previste dall’art. 13 del DL 84/2025, e che, pertanto, hanno conservato la scadenza ordinaria del 30 giugno 2025 per il versamento delle imposte dovute a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025. Per tali soggetti è comunque ammesso il versamento entro il 30 luglio 2025, ma con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In particolare, rientrano tra i soggetti esclusi dalla proroga:
- Le persone fisiche non titolari di partita IVA che presentano il modello Redditi e che non partecipano a soggetti “trasparenti” interessati dalla proroga;
 - I contribuenti che presentano il modello 730 senza sostituto d’imposta, anche in caso di opzione;
 - Le persone fisiche che percepiscono compensi o ricavi da attività occasionali di lavoro autonomo o d’impresa;
 - I titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA, e dunque non rientrano nel perimetro soggettivo previsto dalla norma;
 - I contribuenti che applicano gli ISA ma che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, limite massimo stabilito per accedere alla proroga;
 - I soggetti che esercitano esclusivamente attività agricola, e che producono solo reddito agrario, generalmente esclusi dalla disciplina ISA.
 
Infine, anche alcune società di capitali, pur con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, non possono beneficiare della proroga se il bilancio relativo all’esercizio 2024 è stato approvato entro il mese di maggio 2025. In questi casi, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del DPR 435/2001, il termine ordinario del 30 giugno 2025 resta confermato, senza possibilità di differimento, nemmeno con maggiorazione.
NOTA BENE: Tutti i soggetti sopra elencati, quindi, qualora non abbiano rispettato il termine originario del 30 giugno, possono comunque regolarizzare i versamenti entro il 30 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Imposte rinviate al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%
Le imposte interessate da questa opzione comprendono:
- IRPEF – saldo 2024 e primo acconto 2025;
 - IRES – per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;
 - IRAP – se dovuta;
 - Addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
 - Cedolare secca – su locazioni abitative;
 - IVIE – imposta sul valore degli immobili esteri;
 - IVAFE – imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero;
 - Imposta sostitutiva sul capital gain – in regime di dichiarazione;
 - Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e cripto-attività;
 - Diritto annuale CCIAA – per imprese e professionisti iscritti al Registro Imprese;
 - Acconto del 20% – su redditi soggetti a tassazione separata senza ritenute alla fonte.
 
Questi importi, se non già corrisposti entro il 30 giugno, possono essere versati entro il 30 luglio applicando la maggiorazione prevista, evitando così sanzioni per omesso o tardivo versamento.
Rateizzazione delle imposte: soggetti ammessi, contesto normativo e finalità
La normativa vigente consente, anche per il 2025, la possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte dovute a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025, indipendentemente dalla fruizione della proroga disposta dall’art. 13 del DL n. 84/2025 (c.d. Decreto Fiscale). In particolare, possono accedere alla rateizzazione:
- i contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 21 luglio 2025 (soggetti ISA, forfetari, trasparenti, ecc.);
 - e quelli che, pur esclusi dalla proroga, hanno scelto di differire i versamenti al 30 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40%.
 
Il riferimento normativo è l’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, che disciplina la facoltà di suddividere in più rate mensili l’importo complessivo da versare, con l’aggiunta di interessi su base mensile.
Tale previsione ha lo scopo di agevolare la gestione finanziaria dei contribuenti, consentendo una maggiore flessibilità nei flussi di cassa, soprattutto nei mesi estivi in cui si concentrano diverse scadenze fiscali. Le modalità operative di rateazione, il calcolo degli interessi e le relative scadenze variano a seconda della data del primo versamento (21 o 30 luglio) e saranno illustrate nel dettaglio nei paragrafi successivi.
Rateizzazione: come cambia il calendario per il 2025
Il differimento dei termini di versamento previsto dal DL Fiscale 84/2025 implica anche uno slittamento del calendario della rateizzazione, che varia in base alla data di decorrenza della prima rata e alla posizione del contribuente (beneficiario della proroga o escluso).
Soggetti beneficiari della proroga
Per i contribuenti che rientrano nella proroga al 21 luglio 2025 (soggetti ISA, forfetari, trasparenti), la rateizzazione segue questa scansione:
- Prima rata: da versare entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.
 - Seconda rata: dal 16 agosto 2025 in poi, con applicazione degli interessi a partire da quella data.
 - Rate successive: fino al 16 dicembre 2025, per un massimo di 6 rate mensili.
 - Interessi: applicati in misura forfettaria dello 0,33% mensile, con un interesse complessivo stimato tra lo 0,28% e l’1,60%, a seconda del numero di rate scelte e della data effettiva di pagamento.
 
In alternativa, chi effettua il primo versamento il 20 agosto 2025 (entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 21 luglio), può comunque rateizzare, ma deve preventivamente maggiorare l’importo dello 0,40%, che andrà applicato all’intera somma oggetto di frazionamento.
Contribuenti esclusi dalla proroga
Per i soggetti per i quali la proroga non trova applicazione, il calendario segue le seguenti regole:
- Prima rata: da versare entro il 30 giugno 2025, oppure entro il 30 luglio 2025 con maggiorazione dello 0,40%.
 - Rate successive: da corrispondere entro il 16 di ciascun mese, fino al 16 dicembre 2025, articolate in un massimo di 7 rate (se la prima è versata entro giugno).
 - Gli interessi sulle rate successive decorrono dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino alla scadenza della rata immediatamente successiva, e vengono calcolati secondo il metodo commerciale, con tasso annuo del 4%. In aggiunta, per ciascuna rata si applica l’interesse mensile fisso dello 0,33%.
 
Sia per i soggetti inclusi nella proroga che per gli esclusi, il termine ultimo per il completamento dei pagamenti rateali resta fissato al 16 dicembre 2025, in coerenza con i limiti previsti dal D.Lgs. 241/1997.
Di seguito uno schema riepilogativo della rateizzazione delle imposte 2025.
| Categoria Contribuente | Prima Rata | Maggiorazione | Rate Successive | Interessi applicati | Termine ultima rata | 
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiari proroga (DL 84/2025) | 21 luglio 2025 | Nessuna | Fino a 6 rate mensili (dal 16 agosto) | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo (metodo commerciale) | 16 dicembre 2025 | 
| Beneficiari proroga con versamento posticipato | 20 agosto 2025 | 0,40% sull’importo da rateizzare | Fino a 5 rate mensili (da settembre) | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo | 16 dicembre 2025 | 
| Esclusi dalla proroga | 30 giugno 2025 | Nessuna | Fino a 7 rate mensili | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo | 16 dicembre 2025 | 
| Esclusi dalla proroga con versamento posticipato | 30 luglio 2025 | 0,40% | Fino a 6 rate mensili (da agosto) | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo | 16 dicembre 2025 | 
Note operative:
• Il numero di rate ammissibili dipende dalla data della prima rata e dal rispetto delle scadenze successive.
• Gli interessi mensili dello 0,33% si applicano indipendentemente dal giorno effettivo del pagamento.
• È possibile rateizzare anche solo una parte del dovuto (es. solo saldo o solo acconto).
• L’acconto di novembre non è rateizzabile.
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