Emendamenti al Dl fiscale: accessi in azienda tutelati, semplificazione al contenzioso

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Nell’esame del testo al fine di giungere alla conversione in legge, il decreto legge n. 84/2025 introduce significativi cambiamenti volti a rafforzare le tutele per i contribuenti e a perfezionare le procedure di definizione agevolata dei debiti fiscali.

Due emendamenti particolarmente rilevanti e attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera, mirano a:

  • limitare gli accessi ispettivi della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate;
  • semplificare la gestione dei contenziosi legati alla rottamazione dei debiti fiscali.

Queste misure si inseriscono in un pacchetto più ampio di modifiche al decreto fiscale, che comprende anche:

  1. un allentamento per l’accesso al regime forfettario in caso di partecipazioni in società di persone;
  2. la distinzione tra costituzione e cessione di diritti reali immobiliari ai fini della determinazione dell’imposta;
  3. la possibile riproposizione del ravvedimento speciale, una sanatoria rivolta a chi aderirà al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026.

Con questi interventi, il legislatore intende bilanciare l’esigenza di contrasto all’evasione con una maggiore garanzia dei diritti del contribuente, valorizzando strumenti di compliance e certezza del diritto.

Più rigore negli accessi fiscali in azienda

Come premesso, tra gli emendamenti proposti dal relatore del decreto fiscale, uno in particolare introduce una svolta importante nelle modalità con cui vengono condotte le ispezioni fiscali nei confronti delle imprese.

L’intervento modifica direttamente lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), aggiornato di recente nell’ambito della riforma fiscale, imponendo che, negli atti che autorizzano l’accesso e nei verbali redatti dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, siano chiaramente e dettagliatamente esplicitate le ragioni e le condizioni che giustificano l’ingresso nei locali aziendali.

Questa modifica normativa rappresenta una risposta diretta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 6 febbraio 2025, che ha condannato l’Italia per l’insufficiente tutela delle garanzie dei contribuenti durante le verifiche fiscali in azienda.

La Corte aveva sottolineato, tra le altre cose, la necessità di informare preventivamente il contribuente sul perimetro dell’ispezione e di riconoscergli il diritto di farsi assistere da un professionista, garantendo anche la possibilità di contestare immediatamente eventuali abusi, senza dover attendere l’emissione dell’atto di accertamento.

L’emendamento chiarisce che queste nuove prescrizioni si applicheranno solo agli atti redatti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, lasciando quindi inalterata la validità delle attività e delle misure già adottate in base alla normativa precedente.

In sostanza, il primo emendamento punta a limitare gli accessi non motivati nei confronti delle imprese, rafforzando le garanzie difensive dei soggetti sottoposti a verifica. Si introduce l’obbligo per i verificatori fiscali di specificare, fin dall’inizio, le circostanze precise che giustificano l’intervento presso l’azienda o lo studio professionale.

È interessante notare che su questo punto la stessa Guardia di Finanza, già con una circolare del 2002 (n. 98000), aveva raccomandato che la presenza dei militari nelle imprese fosse discreta e non invasiva, per non suscitare allarme o disagio e per favorire un clima di collaborazione. Il controllo, secondo tale linea guida, doveva svolgersi nella sede dell’impresa e in un ambiente adatto a un’interazione costruttiva con il contribuente.

Rottamazione quater: semplificazioni e impatto sul contenzioso tributario

Tra gli emendamenti inseriti dal relatore nel pacchetto di modifiche al decreto fiscale (n. 84/2025), emerge una proposta che punta a snellire il contenzioso tributario ancora in corso.

La novità riguarda le cartelle esattoriali incluse nella cosiddetta rottamazione quater: in base alla nuova disposizione, il processo potrà essere considerato concluso già con il pagamento della prima o unica rata, senza dover attendere il termine dell’intero piano di pagamento previsto fino al 30 novembre 2027.

Verso una definizione più rapida dei giudizi fiscali

L’intervento si innesta nel quadro della definizione agevolata dei debiti fiscali disciplinata dalla legge n. 197/2022 (art. 1, comma 236). Secondo le regole attuali, per accedere alla rottamazione, il contribuente deve dichiarare espressamente la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della procedura. Il giudice, una volta ricevuta copia della dichiarazione e in attesa dei pagamenti dovuti, sospende il processo, che viene definitivamente chiuso solo se la definizione va a buon fine e viene depositata in giudizio la prova degli avvenuti versamenti. Se ciò non avviene, la sospensione può essere revocata su richiesta di una delle parti.

L’emendamento chiarisce che questa disciplina si applica anche nei casi di riammissione alla rottamazione-quater, introdotta con l’art. 3-bis del decreto-legge n. 202/2024.

Una norma di interpretazione autentica per evitare dubbi giuridici

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5830/2025, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale del citato comma 236, trasmettendo la questione al Primo Presidente per valutare l’eventuale coinvolgimento delle Sezioni Unite. Proprio per anticipare potenziali incertezze giurisprudenziali, il legislatore ha inserito, attraverso questo emendamento, una norma di interpretazione autentica, cioè una disposizione che chiarisce il significato della legge vigente direttamente all’interno del testo normativo, così da vincolare le future letture da parte dei giudici.

Con questo intervento, si intende agevolare la chiusura dei contenziosi tributari collegati alla definizione agevolata e offrire maggiore certezza normativa sia ai contribuenti che agli operatori del diritto.

Regime forfettario: apertura limitata per i soci di società semplici

Nel pacchetto degli emendamenti al decreto fiscale rientra anche una proposta di attenuazione delle restrizioni che oggi impediscono in modo assoluto l’accesso al regime forfettario per chi detiene partecipazioni in società semplici.

La nuova formulazione prevede una deroga parziale, applicabile solo a determinate condizioni. Il contribuente potrà accedere al regime agevolato:

  • se l’attività svolta dalla società partecipata non ha alcun collegamento, né diretto né indiretto, con quella esercitata con la propria partita IVA,
  • se i redditi derivanti dalla partecipazione appartengono a una categoria diversa rispetto a quella del reddito prodotto individualmente.

Revisione della causa ostativa al regime forfettario

Il principio generale, ribadito dall’emendamento tramite la modifica della lettera d), comma 57, dell’art. 1 della legge 190/2014, conferma il divieto di accesso al regime forfettario per quei contribuenti che, oltre a esercitare un’attività economica in proprio (impresa, arte o professione), partecipano attivamente a:

  • società di persone,
  • associazioni,
  • imprese familiari,
  • oppure controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgano attività economiche analoghe o riconducibili a quella individuale.

Tuttavia, la novità introdotta è che questa causa di esclusione non si applicherà ai soggetti che sono soci di società semplici, a patto che siano rispettati i requisiti sopra indicati.

In sostanza, la partecipazione in una società semplice non sarà più automaticamente un ostacolo all’adozione del regime forfettario, purché vi sia una separazione sostanziale e reddituale tra le attività.

Questo intervento normativo mira a rendere più flessibile l’accesso al forfettario, pur salvaguardando il principio di equità fiscale ed evitando fenomeni di elusione tramite strutture societarie parallele.

Usufrutto, diritti reali e tassazione delle plusvalenze

Un nuovo intervento normativo chiarificatore riguarda il trattamento fiscale dei redditi che derivano dalla concessione di un usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su immobili. In particolare, viene precisato che:

  • se il titolare originario dell’immobile conserva un qualsiasi diritto reale sul bene, il reddito che ne deriva rientra nella categoria dei redditi diversi, soggetti a tassazione;
  • se, invece, il titolare si priva in modo totale e simultaneo di ogni diritto reale sull’immobile, l’operazione è assimilabile a una cessione definitiva e genera una plusvalenza imponibile.

Questo intervento si inserisce nell’ambito delle norme interpretative per dare certezza al trattamento fiscale applicabile in caso di atti che comportano la cessione o la modifica dei diritti sull’immobile, distinguendo chiaramente tra utilizzo temporaneo e trasferimento definitivo della proprietà.

Contributi per il Terzo settore e lavori di riqualificazione

Un ulteriore emendamento riguarda l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 39/2024, convertito nella legge n. 67/2024, e interviene per precisare meglio le regole relative ai contributi destinati agli enti del Terzo settore. Si tratta di risorse dedicate alla riqualificazione energetica e strutturale degli immobili di proprietà o in uso a:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
  • Associazioni di promozione sociale (APS),
  • Organizzazioni di volontariato.

L'obiettivo della modifica è rafforzare la chiarezza e la coerenza applicativa della disciplina relativa agli incentivi per gli interventi edilizi volti a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza strutturale degli edifici gestiti da soggetti senza scopo di lucro, favorendo così l’accesso a tali agevolazioni.

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