Le domande di nulla osta al lavoro per gli ingressi di lavoratori stranieri devono essere necessariamente precompilate sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno.
È una delle numerose novità del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, cd. decreto Flussi, che ridisegna procedure e adempimenti dei datori di lavoro con l’obiettivo di facilitare verifiche e controlli sulle domande pervenute.
La stretta, varata dal Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2024, si è resa necessaria per i dati allarmanti registrati negli ultimi click day, con un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro.
Il Capo I del decreto Flussi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2024, in particolare:
Di seguito, nel dettaglio, le novità sulla programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025, contenute negli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, in vigore dall’11 ottobre 2024.
Il decreto Flussi introduce l’obbligatorietà, nelle procedure di richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi di lavoratori stranieri nell’anno 2025, della fase di precompilazione dei moduli di domanda del nulla osta.
I datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali gli stessi aderisceono o conferiscono mandato, che intendono presentare, nei giorni dei click day previsti per il 2025 (per intenderci, quelli indicati dal D.P.R. 27 settembre 2023), richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi di extraUE, sono tenuti a precompilare i moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno e secondo le modalità stabilite con circolare congiunta.
Per consentire una puntuale verifica sulle domande in arrivo, il decreto Flussi anticipa al 2024 tale fase, stabilendo che la precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024.
Relativamente alle domande da inviare per il settore turistico-alberghiero e limitatamente al secondo click day (previsto per il 1° ottobre 2025), la precompilazione dovrà invece essere effettuata dal 1° luglio al 31 luglio 2025.
Una volta precompilate le richieste di nulla osta, le dichiarazioni fornite saranno sottoposte a controlli di veridicità.
Successivamente, sulle domande, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate (AGEA per il settore agricolo), eseguirà (dal 1° dicembre 2024 alle date dei click day previsti dall'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025) le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.
Il decreto Flussi prevede, in via sperimentale, che, per l'anno 2025, siano rilasciati, al di fuori delle quote di ingresso, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane.
La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, va presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) iscritte all'albo informatico e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, in determinati casi (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorchè non conviventi, residenti in Italia.
NOTA BENE: Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.
La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno soggiacciano alle regole comuni previste per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato (articolo 22 del T.U. immigrazione).
Fa però eccezione la previsione di cui all'articolo 22, comma 5.01, secondo la quale il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura informazioni sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi.
In buona sostanza, per gli ingressi di personale da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria il nulla osta è rilasciato sempre previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal T.U. immigrazione (articolo 24-bis).
I lavoratori stranieri nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale potranno esercitare esclusivamente le attività lavorative per le quali sono state assunte e per le quali hanno fatto ingresso in Italia.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.
Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, va richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, stavolta nei limiti delle quote di ingresso previste.
Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e stagionale.
Le restrizioni non si applicano se le richieste di nulla osta provengono da organizzazioni datoriali di categoria o professionisti abilitati e autorizzati (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12).
Tali soggetti garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.
Novità anche per il settore agricolo e per il settore turistico-alberghiero.
Per l'anno 2025:
Sempre per il 2025, la quota di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero passa da 93.550 a 110.000 unità.
Infine, la quota di riserva viene elevata, nel settore agricolo, da 42.000 a 47.000 unità e, nel settore turistico, da 32.000 a 37.000 unità.
Stretta sulle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori ad elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge.
Per queste domande il nulla osta al lavoro può essere rilasciato sempre previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure, non applicandosi il cd. silenzio assenso di cui all'articolo 22, comma 5.01, T.U immigrazione.
Fatta eccezione per i visti di ingresso già rilasciati all’11 ottobre 2024, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati per questi lavoratori è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche richieste.
Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma che sarà inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso pendenti sono sospesi.
Fino al 31 dicembre 2025 tali restrizioni si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka, in attesa che venga definito l’elenco dei Paesi a rischio.
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