Decreto ingiuntivo: imposta di registro anche con esecutorietà sospesa

Pubblicato il 19 febbraio 2021

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta di registro anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, venga disposta la sospensione della sua esecutorietà.

E’ il principio da ultimo enunciato dalla Corte di cassazione, in tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria.

Cassazione: solo la decisione definitiva esclude la debenza del tributo

Secondo gli Ermellini, infatti, solo l’intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del DPR n. 131/1986.

La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4327 del 18 febbraio 2021, ha respinto il ricorso promosso da una società che era stata raggiunta da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in relazione ad un decreto ingiuntivo emesso con la formula di provvisoria esecuzione.

La contribuente aveva promosso ricorso contro l’atto impositivo ritenendo che l’imposta non fosse dovuta in quanto, nel giudizio di opposizione, la provvisoria esecutorietà del decreto era stata revocata.

Entrambe le Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, avevano rigettato la relativa impugnazione, sull'assunto che il menzionato art. 37 impone il pagamento dell’imposta di registro anche se l’atto giudiziario è stato impugnato: a prescindere della proposizione dell’opposizione, ciò che rilevava era che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso con formula di provvisoria esecuzione, non assumendo rilievo il fatto che quest’ultima fosse stata successivamente sospesa.

Statuizione, questa, confermata dal Collegio di legittimità, il quale ha ricordato come le vicende del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non incidono sulla legittimità dell’avviso di liquidazione, essendo rilevante solo l’adozione di una decisione definitiva che ponga nel nulla tale atto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Permessi per donazione sangue

17/09/2025

Piano Industria Cyber Nazionale 2025: obiettivi, finanziamenti e ruolo del MIMIT

17/09/2025

Dematerializzazione quote Srl: clausole statutarie e libro soci obbligatorio

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy