Decreto ingiuntivo, opposizione e prove documentali secondo la Cassazione

Pubblicato il 29 settembre 2018

La Terza Sezione civile di Cassazione, con sentenza n. 23455 del 28 settembre 2018, ha illustrato e riassunto i principi applicabili in tema di procedimento monitorio e relativa opposizione, a cui fare riferimento nella soluzione del caso sottoposto, nel concreto, al suo esame.

In questo, un'associazione onlus aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello con la quale, in riforma della decisione di primo grado, era stata accolta l'opposizione proposta dalla intimata avverso il decreto ingiuntivo emesso in proprio favore.

Omesso deposito fascicolo di parte? Mera irregolarità

Secondo la ricorrente onlus, la Corte territoriale aveva riformato la pronuncia di primo grado ritenendo, erroneamente, che non fosse stato assolto l'onere della prova a suo carico, in ragione dell'omesso deposito del fascicolo di parte dopo il ritiro di esso, successivo alla precisazione delle conclusioni.

Questo nonostante il fatto che i documenti sui quali si fondava la pretesa pienamente riconosciuta dal primo giudice, erano contenuti "in fotocopia" nel fascicolo d'ufficio predisposto per il Presidente del Collegio, per il relatore e per il giudice a latere.

Motivo ritenuto fondato dagli Ermellini che hanno, pertanto, accolto l’impugnazione dell’associazione.

Documenti depositati con ricorso: acquisiti per le successive fasi

Di seguito, i principi ribaditi dalla Suprema corte:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy