Decreto ingiuntivo, opposizione e prove documentali secondo la Cassazione

Pubblicato il 29 settembre 2018

La Terza Sezione civile di Cassazione, con sentenza n. 23455 del 28 settembre 2018, ha illustrato e riassunto i principi applicabili in tema di procedimento monitorio e relativa opposizione, a cui fare riferimento nella soluzione del caso sottoposto, nel concreto, al suo esame.

In questo, un'associazione onlus aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello con la quale, in riforma della decisione di primo grado, era stata accolta l'opposizione proposta dalla intimata avverso il decreto ingiuntivo emesso in proprio favore.

Omesso deposito fascicolo di parte? Mera irregolarità

Secondo la ricorrente onlus, la Corte territoriale aveva riformato la pronuncia di primo grado ritenendo, erroneamente, che non fosse stato assolto l'onere della prova a suo carico, in ragione dell'omesso deposito del fascicolo di parte dopo il ritiro di esso, successivo alla precisazione delle conclusioni.

Questo nonostante il fatto che i documenti sui quali si fondava la pretesa pienamente riconosciuta dal primo giudice, erano contenuti "in fotocopia" nel fascicolo d'ufficio predisposto per il Presidente del Collegio, per il relatore e per il giudice a latere.

Motivo ritenuto fondato dagli Ermellini che hanno, pertanto, accolto l’impugnazione dell’associazione.

Documenti depositati con ricorso: acquisiti per le successive fasi

Di seguito, i principi ribaditi dalla Suprema corte:

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