Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 aprile 2026, ha dato il via libera al c.d. decreto Lavoro 2026, un pacchetto di misure urgenti ha approvato in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
In particolare, il decreto-legge, con una dotazione complessiva di circa 934 milioni di euro, prevede quattro principali strumenti di decontribuzione, finalizzati alla promozione del lavoro stabile. Si tratta del bonus assunzione donne 2026, del bonus assunzione giovani 2026, del bonus stabilizzazione giovani 2026 e del bonus assunzioni ZES 2026.
In aggiunta, nell'articolato panorama degli incentivi all'occupazione, fa la comparsa un nuovo bonus contributivo per le aziende che mettono in campo strumenti per la conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Si dispone, infine, l’abrogazione delle precedenti proroghe relative ai bonus giovani, donne e ZES previste dal c.d. decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 200/2025).
Il bonus assunzione donne 2026 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, effettuano assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero, in base alla bozza del decreto in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, purché appartengano ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Il Bonus donne 2026 si sostanzia in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL. L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Tale soglia è elevata a 800 euro mensili qualora la lavoratrice risieda nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Sempre in base alla bozza del decreto, la durata massima dell’incentivo si riduce a 12 mesi nei casi in cui l’assunzione riguardi lavoratrici appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, tra cui assume rilievo centrale il requisito dell’incremento occupazionale netto. Tale incremento deve essere verificato mensilmente confrontando il numero dei lavoratori in forza con la media occupazionale dei dodici mesi precedenti, tenendo conto anche delle particolarità dei rapporti a tempo parziale.
La normativa introduce inoltre stringenti vincoli in materia di licenziamenti. In particolare, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva. Analogamente, il licenziamento della lavoratrice incentivata o di un lavoratore con la stessa qualifica nei sei mesi successivi comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già fruite.
Il Bonus donne 2026 non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Tuttavia, la misura risulta compatibile con la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione prevista dalla Legge n. 207/2024.
Il decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 2026 introduce inoltre il Bonus giovani 2026, un incentivo contributivo destinato a favorire l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato dei soggetti under 35.
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In alternativa, in base alla bozza del decreto, è sufficiente un periodo di inattività di 12 mesi, purché il lavoratore appartenga ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
Il Bonus giovani 2026 prevede un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, l’importo massimo dell’esonero è elevato a 650 euro mensili.
Analogamente a quanto previsto per il bonus donne 2026 e sempre in base alla bozza del decreto, la durata dell’incentivo è ridotta a 12 mesi nei casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, da determinarsi mediante confronto tra la forza lavoro mensile e la media occupazionale dei dodici mesi precedenti.
Il legislatore introduce inoltre specifici vincoli in materia di licenziamenti. In particolare, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi antecedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva. Il mancato rispetto di tali condizioni, così come il licenziamento del lavoratore incentivato o di altro lavoratore con la medesima qualifica nei sei mesi successivi, comporta la revoca dell’agevolazione e il recupero del beneficio.
Il Bonus giovani 2026 non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote, ma risulta compatibile con la maggiorazione fiscale del costo del lavoro deducibile prevista dalla normativa fiscale vigente, consentendo un beneficio indiretto in termini di imponibile.
Il decreto Lavoro 2026 introduce il Bonus ZES 2026, una misura specificamente orientata a sostenere l’occupazione nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. L’intervento si distingue per un approccio mirato alle microimprese, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo locale e ridurre i divari territoriali.
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
Ulteriore condizione è che l’assunzione avvenga presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno e, sulla base della bozza del decreto non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che il lavoratore sia impiegato nel medesimo territorio.
Il Bonus ZES si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale. I lavoratori devono aver compiuto 35 anni di età e risultare disoccupati da almeno 24 mesi alla data dell’assunzione.
La norma esclude espressamente i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato, mantenendo un’impostazione coerente con gli altri incentivi previsti dal Decreto.
È inoltre prevista la possibilità di riconoscere il beneficio anche nei casi di lavoratori già assunti a tempo indeterminato presso altri datori che abbiano fruito parzialmente dell’agevolazione.
L’incentivo consiste in un esonero contributivo totale (100%) a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi. L’importo massimo riconosciuto è pari a 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L’accesso al Bonus ZES è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, da determinarsi attraverso il confronto tra il numero dei lavoratori occupati nel mese di riferimento e la media dei dodici mesi precedenti. Il calcolo tiene conto anche dei rapporti a tempo parziale, in proporzione all’orario di lavoro.
Il legislatore prevede inoltre specifici vincoli in materia di licenziamenti, stabilendo che il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi antecedenti l’assunzione. Analogamente, il licenziamento del lavoratore incentivato o di un lavoratore con la stessa qualifica nei sei mesi successivi comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme già fruite.
Il Bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote, ma risulta compatibile con la maggiorazione fiscale del costo del lavoro deducibile prevista dalla normativa vigente.
Il decreto Lavoro 2026 introduce anche un incentivo specifico volto a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di rafforzare l’occupazione giovanile stabile.
A differenza degli altri incentivi previsti dal Decreto, l’intervento non si concentra su nuove assunzioni, ma sulla stabilizzazione di rapporti già in essere, valorizzando il percorso lavorativo già avviato.
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a condizione che la durata complessiva del rapporto a termine non superi i 12 mesi.
La norma circoscrive l’ambito soggettivo ai lavoratori non dirigenti che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della propria carriera lavorativa.
È inoltre richiesto che la trasformazione avvenga senza soluzione di continuità rispetto al contratto a termine originario, instaurato tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, e che la stabilizzazione sia effettuata nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026.
L’incentivo consiste in un esonero contributivo totale (100%) a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi. L’importo massimo riconosciuto è pari a 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto, l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, da verificarsi mediante confronto con la media occupazionale dei dodici mesi precedenti. Tale condizione assicura che la trasformazione produca un effetto espansivo sull’occupazione complessiva.
Richiesta l’autorizzazione preventiva della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’efficacia dell’incentivo risulta quindi subordinata al via libera comunitario, trattandosi di aiuto di Stato.
Il legislatore prevede, anche per questa misura, specifici vincoli in materia di licenziamenti. In particolare, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi antecedenti la trasformazione nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento del lavoratore stabilizzato o di altro lavoratore con la stessa qualifica nei sei mesi successivi comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già fruite. Tale meccanismo è volto a evitare utilizzi opportunistici dell’incentivo.
L’incentivo alla stabilizzazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma risulta compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista dalla normativa fiscale.
Il decreto introduce infine uno sgravio contributivo a favore delle imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, per la diffusione di modelli organizzativi orientati alla conciliazione tra vita familiare e lavoro.
In particolare, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima dell’1% e nel limite di 50.000 euro annui per ciascuna impresa, subordinatamente al possesso della certificazione.
La UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026 dall’Ente Italiano di Normazione (UNI), reca il titolo “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti e raccomandazioni per il benessere delle famiglie” e si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Piano nazionale per la famiglia 2025–2027 (PNF). La prassi è stata sviluppata su impulso del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il contributo della Provincia autonoma di Trento.
Da ultimo, il decreto Lavoro 2026 introduce un principio di carattere trasversale che incide direttamente sull’applicazione di tutte le misure incentivanti prima illustrate.
La norma stabilisce che la fruizione degli incentivi contributivi – Bonus donne, Bonus giovani, Bonus ZES, incentivo alla stabilizzazione e bonus conciliazione famiglia-lavoro – è subordinata al rispetto del criterio del cosiddetto “salario giusto”.
In particolare, il legislatore individua nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il parametro di riferimento per la determinazione del trattamento economico complessivo. Tale trattamento deve risultare adeguato alla quantità e qualità del lavoro prestato e coerente con il settore, la categoria produttiva, l’attività esercitata, nonché con la dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro.
Ne deriva che tutti gli incentivi previsti dal Decreto Lavoro 2026 risultano applicabili esclusivamente a condizione che il datore di lavoro garantisca livelli retributivi conformi agli standard della contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa.
Ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’obbligo, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, di indicare nelle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) il contratto collettivo applicato e la retribuzione associata alla posizione, rafforzando la trasparenza del mercato del lavoro.
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Misura |
Descrizione incentivo |
Importo e durata |
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Bonus donne 2026 |
Esonero contributivo per assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate |
100% contributi fino a 650 €/mese (800 € ZES) per 24 mesi |
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Bonus giovani 2026 |
Esonero per assunzione stabile di personale under 35 |
100% contributi fino a 500 €/mese (650 € Sud/aree di crisi) per 24 mesi |
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Bonus stabilizzazione giovani 2026 |
Esonero per trasformazione di contratti a termine (≤ 12 mesi) in tempo indeterminato |
100% contributi fino a 500 €/mese per 24 mesi |
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Bonus ZES 2026 |
Esonero per microimprese (≤10 dipendenti) che assumono over 35 disoccupati da almeno 24 mesi |
100% contributi fino a 650 €/mese per 24 mesi |
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Incentivo conciliazione vita-lavoro |
Esonero contributivo per imprese con certificazione UNI/PdR 192:2026 |
Fino all’1% dei contributi, massimo 50.000 € annui |
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