Lavoratori dello spettacolo, indennità di discontinuità: domanda entro il 30 aprile

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L'INPS, con il messaggio n. 154 del 16 gennaio 2026, fornisce aggiornamenti in merito alla presentazione della domanda di indennità di discontinuità (IDIS) a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo per l’anno 2026. 

L’Istituto previdenziale richiama le proprie circolari n. 2 del 3 gennaio 2024 e n. 101 del 13 giugno 2025, che contengono la disciplina di dettaglio della prestazione e le istruzioni amministrative, anche in relazione al regime contributivo applicabile. 

Il messaggio n. 154 del 2026 illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e definisce termini e modalità di presentazione della domanda.

Novità della legge di Bilancio 2026

L’articolo 1, comma 840, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) è intervenuto sulla disciplina dell’indennità di discontinuità, modificando, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 175/2023.

Requisito reddituale

Con riferimento al requisito reddituale per l’accesso alla prestazione, la nuova disposizione stabilisce che il lavoratore richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione come reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente a quello di presentazione della domanda.

Tale previsione mira a rafforzare il carattere selettivo della misura, destinandola ai lavoratori dello spettacolo che si trovano in una condizione economica coerente con la finalità di sostegno al reddito.

Requisito contributivo e disciplina speciale per gli attori

Per quanto concerne il requisito delle 51 giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente alla presentazione della domanda, la legge di Bilancio 2026 introduce una rilevante deroga.

In particolare, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito contributivo si considera soddisfatto anche in presenza di:

  • almeno 15 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente alla presentazione della domanda, oppure

  • almeno 30 giornate complessive di contribuzione maturate nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

La novella normativa tiene conto delle peculiarità del lavoro artistico nel settore audiovisivo, caratterizzato da periodi di attività intensi ma concentrati e da una forte discontinuità temporale.

Termini di presentazione della domanda per l’anno 2026

L’INPS comunica che a decorrere dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025.

Il servizio resterà attivo fino al 30 aprile 2026, data che rappresenta il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Modalità di accesso e canali di presentazione

La domanda può essere presentata attraverso il portale istituzionale dell’INPS seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” -“Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” -selezione della voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”- “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Per accedere al servizio è necessaria l’autenticazione tramite identità digitale, utilizzando una delle seguenti modalità: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica (CIE) 3.0; Carta nazionale dei servizi (CNS); eIDAS.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il Contact Center Multicanale.

È inoltre possibile presentare la domanda avvalendosi dei servizi degli Istituti di patronato.

Avvio dell’istruttoria delle domande

L’istruttoria delle domande sarà avviata a partire dal mese di maggio 2026, successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle domande.

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