Decreto sicurezza: non viola le competenze delle Regioni

Pubblicato il 21 giugno 2019

Con comunicato del 20 giugno 2019, l’Ufficio stampa della Consulta ha reso noto che la Corte costituzionale ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, per impugnare diverse disposizioni del “Decreto sicurezza” (DL n. 113/2018), per asserita violazione diretta o indiretta delle loro competenze.

Nella nota stampa, diffusa in attesa del deposito della sentenza, viene sottolineato che secondo i giudici costituzionali le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR “sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali”.

No a potere sostitutivo del prefetto

La Corte - si legge altresì nella nota - ha anche esaminato alcune disposizioni del Titolo II del “Decreto sicurezza” riscontrando, in questo caso, una violazione per quel che concerne l’autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province e contestuale accoglimento delle censure promosse per quanto riguarda l’articolo 28 sul potere sostitutivo del prefetto nell’attività di tali enti.

Nelle conclusioni del comunicato, infine, viene altresì precisato come resti impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate.

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