Il Decreto legge n. 48/2025, noto come Decreto Sicurezza, è entrato in vigore il 12 aprile 2025, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 85 dell’11 aprile).
Il provvedimento, frutto di una lunga gestazione parlamentare e oggetto di interlocuzioni con il Quirinale, introduce importanti novità in materia penale, attraverso l’istituzione di nuove fattispecie di reato e l’aggravamento di pene per reati già esistenti.
Il decreto contiene un numero rilevante di disposizioni penali, con interventi che riguardano ambiti quali l’ordine pubblico, la tutela del personale in servizio, il contrasto al terrorismo e alla criminalità urbana.
Tali interventi hanno suscitato un ampio dibattito, con reazioni critiche da parte di accademici, avvocati penalisti e associazioni forensi, che ne contestano sia i presupposti di urgenza sia la coerenza con i principi costituzionali in materia penale.
Ma veniamo al dettaglio delle novità.
Con l’introduzione dell’articolo 270-quinquies.3 del codice penale, è punita la detenzione consapevole di materiale contenente istruzioni per la realizzazione di atti con finalità terroristiche. Tra i contenuti rilevanti rientrano:
La condotta è sanzionata con la reclusione da due a sei anni.
Contestualmente, viene modificato anche l’articolo 435 del codice penale, introducendo una disposizione che punisce chi diffonde, pubblicizza o divulga - anche attraverso strumenti telematici - lo stesso tipo di materiale, contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di esplosivi o altri mezzi idonei a commettere gravi delitti.
In questo caso, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
L’articolo 634-bis del codice penale, introdotto dal Decreto legge n. 48/2025, configura il reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui o di loro pertinenze, anche mediante:
La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.
Il decreto introduce, inoltre, una procedura accelerata di rilascio dell’immobile occupato, su impulso dell’autorità giudiziaria, qualora si tratti dell’unica abitazione effettiva di chi ne reclama il possesso.
Il Decreto legge introduce due nuove fattispecie autonome di reato volte a reprimere le condotte di rivolta collettiva poste in essere:
Le disposizioni sanzionano una serie di comportamenti quali:
Per quanto riguarda le rivolte negli istituti penitenziari, l’articolo 415-bis c.p. prevede una pena base della reclusione da uno a cinque anni, aumentabile fino a diciotto anni in presenza di aggravanti specifiche (uso di armi, lesioni gravi, evento morte).
Nel caso delle rivolte nei Cpr, la disposizione del comma 7.1 dell’art. 14 T.U. Immigrazione prevede una pena base della reclusione da uno a quattro anni, anch’essa elevabile fino a diciotto anni nei casi più gravi, in analogia con la disciplina prevista per gli istituti penitenziari.
Il blocco non autorizzato della circolazione su strada o ferrovia, in precedenza sanzionato in via amministrativa, è ora qualificato come reato, mediante modifiche all’articolo 1-bis del D.Lgs. n. 66/1948 relativo all'impedimento della libera circolazione su strada.
La pena base, per tale reato, è la reclusione fino a un mese o la multa fino a € 300.
Se il fatto è commesso da più persone riunite, la sanzione è reclusione da sei mesi a due anni.
Sono state introdotte aggravanti specifiche per i reati di:
Tali aggravanti si applicano quando il reato è commesso nei confronti di:
In presenza di queste aggravanti, le pene possono essere aumentate fino alla metà rispetto al minimo e al massimo edittale ordinario.
L’articolo 583-quater c.p. disciplina una nuova ipotesi autonoma di reato per le lesioni personali cagionate a pubblici ufficiali, prevedendo un aumento significativo delle pene:
L’articolo 339 c.p. è stato modificato per introdurre una nuova aggravante che si applica a condotte violente o minacciose volte a impedire la realizzazione di infrastrutture pubbliche, quali:
L’aggravante comporta l’aumento della pena prevista per il reato base.
Il reato di danneggiamento (art. 639 c.p.) è aggravato se commesso:
In caso di recidiva, la pena detentiva massima è elevata fino a 3 anni di reclusione e la multa fino a € 12.000.
È stata introdotta una circostanza aggravante specifica per la truffa ai danni di soggetti anziani (modifica all’art. 640 c.p.), con un inasprimento del trattamento sanzionatorio:
L’articolo 600-octies c.p. è stato modificato nei seguenti termini.
In primo luogo, l’età del minore impiegato nell’accattonaggio è stata innalzata da 14 a 16 anni.
Inoltre, è introdotta una aggravante se il fatto è commesso:
Le pene previste per la fattispecie aggravata vanno fino a 6 anni di reclusione, con possibilità di misure cautelari coercitive.
L’adozione del Decreto legge n. 48/2025 ha suscitato ferme reazioni critiche da parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che con delibera del 12 aprile 2025 ha denunciato il ricorso alla decretazione d’urgenza in una materia, quella penale, che richiede per sua natura una ponderazione costituzionalmente orientata degli interessi in gioco.
Secondo la Giunta dell’UCPI, il provvedimento si caratterizza per un'impostazione carcerocentrica e simbolica, priva di efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati in termini di sicurezza pubblica.
Nel documento ufficiale, l’UCPI contesta:
In segno di protesta, l’Unione ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025, nel rispetto del Codice di autoregolamentazione.
L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione delle istituzioni, del Parlamento e dell’opinione pubblica sulla necessità di ripensare le politiche penali, evitando l’utilizzo del diritto penale come strumento meramente repressivo o propagandistico.
Fattispecie | Norma | Descrizione | Pena prevista |
---|---|---|---|
Detenzione di materiale con finalità di terrorismo | Art. 270-quinquies.3 c.p. | Possesso di istruzioni per atti terroristici (armi, esplosivi, tecniche violente) | Reclusione da 2 a 6 anni |
Diffusione di materiale terroristico | Art. 435 c.p. (modificato) | Pubblicazione o diffusione di istruzioni per azioni terroristiche | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
Occupazione abusiva di immobile ad uso abitativo | Art. 634-bis c.p. | Occupazione o appropriazione mediante violenza, raggiro o intermediazione | Reclusione da 2 a 7 anni |
Rivolta in istituti penitenziari | Art. 415-bis c.p. | Partecipazione o promozione di rivolte violente o passive in carcere | Reclusione da 1 a 5 anni, fino a 18 anni con aggravanti |
Rivolta nei Cpr (centri per migranti) | D.lgs. 286/1998, art. 14, co. 7.1 | Rivolta collettiva nei centri di trattenimento | Reclusione da 1 a 4 anni, fino a 18 anni con aggravanti |
Blocco stradale | D.lgs. 66/1948, art. 1-bis | Interruzione della circolazione pubblica | Fino a 1 mese; 6 mesi – 2 anni se in concorso |
Lesioni a pubblici ufficiali | Art. 583-quater c.p. | Lesioni cagionate a ufficiali o agenti durante il servizio | 2–5 anni (lievi), 4–10 anni (gravi), 8–16 anni (gravissime) |
Reato | Norma | Aggravante | Effetto |
---|---|---|---|
Violenza/minaccia a pubblico ufficiale | Artt. 336, 337 c.p. | Contro agenti di polizia, pubblica sicurezza o vigili del fuoco | Aumento della pena fino alla metà |
Atti contro infrastrutture pubbliche | Art. 339 c.p. | Finalizzati a impedire la realizzazione di opere pubbliche | Aggravamento della pena base |
Danneggiamento beni pubblici | Art. 639 c.p. | Su beni PA o con intento dimostrativo | Fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 12.000 (recidiva) |
Truffa aggravata ad anziani | Art. 640 c.p. | Se la vittima è persona anziana | 2–6 anni reclusione, multa € 700–3.000, flagranza ammessa |
Accattonaggio con minori o fragili | Art. 600-octies c.p. | Coinvolgimento di minori sotto i 16 anni o soggetti non imputabili | Fino a 6 anni di reclusione |
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