Deducibile l’assegno divorzile anche se l’ex coniuge risiede all’estero

Pubblicato il 18 dicembre 2020

Sono deducibili dall’Irpef gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania, dovuti a seguito di sentenza di divorzio pronunciata dalle autorità giudiziarie tedesche.

Non rileva che l’ex coniuge non risieda nel territorio italiano.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 598 del 17 settembre 2020 richiamando l’art. 10, comma 1, lettera c) del Tuir, per il quale sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.

 Inoltre, come contenuto nella circolare 19/E/2020, sono al pari deducibili i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero.

Deducibilità dell’assegno di divorzio al coniuge: adempimenti

Per quanto riguarda le istruzioni utili per aver diritto alla deducibilità, si specifica che, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto ad indicare anche il codice fiscale dell'ex coniuge al quale effettua i versamenti.

Qualora detto soggetto ne fosse sprovvisto, può richiederne l'attribuzione sulla base di istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.

Viene aggiunto che il coniuge percettore degli assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiararli in Italia, come redditi assimilati a quelli lavoro dipendente, ai fini Irpef.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy