Deducibili i costi per l'utilizzatore di fatture soggettivamente false

Pubblicato il 01 maggio 2011 La Cassazione, con sentenza 9537 depositata il 29 aprile 2011, interviene a chiarire che anche nel caso di un accertato coinvolgimento penale nella frode carosello dell’amministratore della società sussiste il diritto per quest’ultima di deducibilità dei costi sostenuti. Dunque, permane la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti.

In ambito Iva il discorso è diverso, in quanto è differente il regime probatorio: in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, se manca uno dei requisiti essenziali della fatturazione, nel caso il soggetto emittente, il Fisco può sostenere l'indetraibilità dell’Iva, a meno che il contribuente non provi la totale estraneità alla frode.

Per le imposte sui redditi, invece, l'indeducibilità Iva non è automatica: è disposto che i costi sono ammessi in deduzione anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, se sussistono elementi certi e precisi con i quali il contribuente possa dimostrare di averli effettivamente sostenuti.
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