Deducibili le erogazioni fatte alle aziende ospedaliere-universitarie

Pubblicato il 08 luglio 2010

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2010, si esprime in merito alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e titolari di reddito d’impresa a favore di ospedali universitari.

L’istante, un’azienda ospedaliero-universitaria, ha chiesto di sapere se le erogazioni liberali eventualmente effettuate a suo favore possano essere dedotte in capo ai contribuenti eroganti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera 1-quater) e dell’articolo 100, comma 2, lettera A, del Tuir.

Secondo l’azienda, essa rientra tra i soggetti che possono essere destinatari delle erogazioni liberali previste dai citati articoli, cioè sia se corrisposte da persone fisiche sia che il donatore sia titolare di reddito d’impresa.

Riguardo al primo caso, l’agenzia delle Entrate specifica che le aziende ospedaliero-universitarie possono essere ricondotte tra i soggetti beneficiari di erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università.  

Se l’erogazione è concessa da soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali e società,enti commerciali, enti non commerciali con reddito d’impresa), l’agevolazione di cui all’articolo 100 può essere concessa se il beneficiario dell’erogazione ha personalità giuridica e persegue esclusivamente una o più finalità tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.

Nel caso in oggetto, l’azienda ospedaliera-universitaria si considera dotata di “autonoma personalità giuridica” e, inoltre, persegue finalità di assistenza sanitaria integrata da finalità di istruzione.

Pertanto, l’istante perseguendo entrambi i requisiti soggettivo ed oggettivo richiesti dalla norma può essere ricompreso tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui all’articolo 100 del Tuir. Tale condizione vale anche se il soggetto presta attività diverse da quelle di assistenza sanitaria, aventi carattere commerciale, come nel caso di specie. Tuttavia, questa seconda tipologia di attività non deve essere svolta in maniera esclusiva o prevalente e deve essere svolta in attuazione delle finalità indicate dalla norma stessa.

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