Definizione agevolata estingue lite Spese compensate

Pubblicato il 15 marzo 2017

Con la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il contribuente rinuncia agli atti dell’eventuale contenzioso pendente tra lui e il Fisco, con consequenziale declaratoria di estinzione del medesimo e compensazione integrale delle spese del giudizio.

Perché ciò accada, è quindi sufficiente il deposito della domanda di “rottamazione”, non essendo, per contro, richiesto il perfezionamento della procedura di definizione agevolata mediante l’integrale versamento del complessivo importo dovuto.

E’ quanto si desume dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 5497 depositata il 3 marzo 2017.

La Suprema corte ha, infatti, dichiarato estinto un giudizio tributario nel corso del quale il contribuente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex articolo 6 del Decreto legge n. 193/16, testo convertito, dichiarando, contestualmente, di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti avevano definito la causa nelle forme e secondo le modalità previste dal citato provvedimento.

Gli Ermellini, preso atto di ciò, hanno ritenuto sussistenti le ragioni di compensazione delle spese di lite, in quanto la rinuncia era “inerente alla procedura di dichiarazione di adesione” alla rottamazione.

Soluzione non in linea con circolare Entrate

Si segnala che, sul punto, la decisione di legittimità non risulta essere perfettamente in linea con quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E/2017.

In questa, era stato precisato che “in riferimento al processo tributario, si ritiene che l’impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto”.

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