Delegati alle vendite: snellite le modalità di iscrizione all'elenco

Pubblicato il 19 novembre 2024

Il Decreto legislativo n. 164/2024, cosiddetto Correttivo del processo civile, introduce modifiche all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile riguardanti l'elenco dei professionisti incaricati di gestire le operazioni di vendita su delega del tribunale.

Tale specifico intervento è contenuto nell'art. 4, comma 4, lettera f) del medesimo Decreto legislativo.

Dichiarazione sostitutiva al posto dei documenti

Tra le principali innovazioni vi è una significativa semplificazione degli adempimenti al carico degli aspiranti professionisti.

Questi ultimi possono ora presentare la domanda di iscrizione e di conferma triennale attraverso dichiarazioni sostitutive, come previsto dall'articolo 46 del DPR n. 445/2000, sostituendo così la documentazione richiesta in precedenza.

Indicazione della PEC

Inoltre, è stato introdotto l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), rendendo più immediati i contatti e le comunicazioni ufficiali.

Reclamo contro i provvedimenti del Comitato iscrizioni

Un ulteriore elemento di novità riguarda l'introduzione del rimedio del reclamo contro i provvedimenti emessi dal Comitato preposto alle iscrizioni e conferme.

In questo contesto, è stato previsto che il reclamo venga presentato al Comitato istituito presso la Corte d'Appello, previsto dall’articolo 5 delle stesse disposizioni di attuazione.

Questa modifica garantisce una maggiore uniformità tra la disciplina applicabile all'elenco dei professionisti e quella relativa all'albo dei consulenti tecnici.

Delega a professionisti di diverso circondario

Infine, è stata resa permanente una modifica normativa introdotta inizialmente in via temporanea con il Decreto legge n. 75/2023, successivamente convertito nella Legge n. 112/2023.

Tale modifica consente al giudice di delegare le operazioni di vendita a professionisti iscritti nell'elenco di un diverso circondario appartenente allo stesso distretto.

Diversamente da quanto previsto in precedenza, questa delega non richiede più una motivazione specifica e analitica, semplificando così le operazioni giudiziarie.

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