Delibera condominiale annullabile e non nulla se cambiano le modalità di pagamento

Pubblicato il 02 dicembre 2009
La Cassazione, con sentenza n. 10816 dell'11 maggio 2009, ha precisato che, poiché la delibera condominiale con cui viene disposto che i pagamenti vengano convogliati sul conto corrente bancario non comporta una modificazione del riparto delle spese, bensì unicamente la previsione di una particolare modalità del loro pagamento, “la dedotta insufficienza alla sua approvazione del numero di condomini presenti nell'assemblea non costituisce un motivo di nullità della delibera, ma di eventuale annullamento, che andava fatto valere nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c.

Per questo motivo, la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un condomino che si era opposto il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di una somma, in favore del condominio, deliberato sulla base di un piano di riparto delle spese adottato dall'Assemblea del condominio in sua assenza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova chance per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci anche nel 2026

12/03/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025 al via: requisiti, importo e domanda

12/03/2026

CCNL Edilizia artigianato - Verbale di accordo del 10/2/2026

12/03/2026

Premi di risultato e welfare aziendale, nuova valutazione di convenienza

12/03/2026

Ccnl Edilizia artigianato. Regolamento FAQS

12/03/2026

Premi di risultato e welfare: nuove valutazioni di convenienza

12/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy