Delibere di modifica dei criteri di ripartizione: nulle se prese a maggioranza

Pubblicato il 23 marzo 2010
La Cassazione, con sentenza n. 6714 del 19 marzo 2010, ha ribadito che la modifica dei criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale deve essere presa, a pena di radicale nullità, con il consenso unanime di tutti i condomini; ne deriva la nullità delle delibere condominiali prese, per contro, a maggioranza dei soggetti del condominio. Sono, invece, considerate annullabili le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 1135 n. 2 e 3 del Codice civile, determina, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, la ripartizione delle spese medesime in difformità di quanto previsto al citato articolo 1123.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy