Delitto di tortura aggravato se commesso da pubblico ufficiale

Pubblicato il 05 febbraio 2015 La commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 4 febbraio 2015, ha provveduto all'esame del testo, già approvato dal Senato, che introduce, nel nostro ordinamento, il delitto di tortura.

In particolare, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno recepito le indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

Alla luce delle ultime modifiche, risponderebbe del delitto chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagioni ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, “acute sofferenze fisiche o psichiche” al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, o in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose.

Il delitto verrebbe punito con la reclusione da quattro a dieci anni che diventa da cinque a dodici anni se il fatto viene commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Prevista anche la reclusione da sei mesi a tre anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, “se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso”.

Il testo del provvedimento verrà quindi sottoposto ai pareri della altre commissioni competenti.
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